DECRETO-LEGGE 21
maggio 2015, n. 65
Capo I
Art.1 - Misure
in materia di rivalutazione automatica delle pensioni
1.
Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale,
all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a)
nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b)
nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c)
nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte
il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
d)
nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla
presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e)
non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi.";
2)
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
"25-bis.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
a)
negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b)
a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.".
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti
pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici
elettivi.
3.
Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con
effetto dal 1° agosto 2015.
4.
Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
5.
Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato
fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per
gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza
della Corte costituzionale e del presente articolo.
Capo II
Art.2 - Rifinanziamento
del Fondo sociale per occupazione e formazione
1.
Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art.3 - Rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
1.
Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della
cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono
incrementate di 5 milioni di euro.
Art.4 - Rifinanziamento
dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
1.
Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di
70 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dal presente decreto.
Art.5 - Modifiche
ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante
contributivo
1.
All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è inserito, infine,
il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del
montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di
capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere
inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.".
2.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di
euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro
per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per
l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno
2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023
e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
a)
quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di euro per l'anno
2016, 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, 0,3 milioni di euro per l'anno 2018,
0,3 milioni di euro per l'anno 2019, 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2
milioni di euro per l'anno 2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1
milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal
comma 1;
b)
quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno
2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 1,4 milioni di euro per l'anno 2018,
1,2 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8
milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.6 - Razionalizzazione
delle procedure di pagamento dell'INPS
1.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito
dal seguente:
"302.
A decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le
procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte
dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità
di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie
dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno
successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove
non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui
il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017,
detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun
mese.".
2.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di
euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246
milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in
26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a)
quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per
l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni
corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di
pagamento delle prestazioni pensionistiche;
b)
quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di
cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.
3.
L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da
giugno 2015 ai sensi del comma 2.
Art.7 - TFR in busta paga
1.
All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: "Il finanziamento è altresì assistito
automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del
codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero
svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o
diritto.".
2.
All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: "nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "nel privilegio di
cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.".
Art.8 - Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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