Modalità
e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta
per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di
interesse nazionale
Articolo 1 -
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a)
"DGIAI": la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
b)
"DGPICPMI": la Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo
economico;
c)
"Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre
2014, n. 229;
d)
"Regolamento generale di esenzione": il regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
e)
"Accordo di programma": l’accordo stipulato ai sensi ai sensi
dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall’articolo 4 comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e modificato
dal decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1 articolo 2, comma 11 convertito dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20. L’accordo è stipulato tra le competenti
amministrazioni e uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti
interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e
di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di
interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici
ambientali non contaminate;
f)
"Siti d’interesse nazionale": aree industriali e siti ad alto rischio
ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti gli enti interessati, dal
Ministro dell'ambiente. Tali aree sono state individuate entro il 30 aprile
2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e il relativo elenco è
riportato nell’allegato n. 1;
g)
"Unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su
più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente,
compresa nei siti d’interesse nazionale individuati negli accordi di programma;
h)
"Grande progetto d’investimento": un investimento iniziale, come
definito all’articolo 2 punto 52) del Regolamento generale di esenzione,
comportante costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla
base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto.
Articolo 2 - Specifiche
sulle aree territoriali oggetto dell’intervento e sui soggetti beneficiari
1.
Sono ammissibili alle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta le imprese,
come identificate dall’articolo 2 del decreto, che operano nell’ambito di unità
produttive ubicate in siti di interesse nazionale, il cui elenco è riportato
nell’allegato n. 1. Le predette unità produttive, oggetto dei programmi di
investimento, debbono essere indicate negli accordi di programma o,
eventualmente, negli atti integrativi che attestano la successiva adesione agli
stessi da parte delle imprese, in modo che ciascun programma di investimento da
agevolare sia riconducibile ad una sola unità produttiva.
2.
Le imprese, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto, debbono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese
precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma. Qualora
siano imprese estere, le stesse devono avere una personalità giuridica
riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro
delle imprese, potendo tali soggetti dimostrare la disponibilità di almeno una
unità produttiva sui territori di cui al comma 1 del presente articolo, alla
data di presentazione dell’istanza di concessione dell’agevolazione ai sensi
del successivo articolo 4, come previsto dal regolamento generale di esenzione.
Articolo 3 - Verifica
della disponibilità delle risorse finanziarie ai fini della prenotazione delle
agevolazioni
1.
La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del
credito d’imposta, si articola in due fasi: la prima, disciplinata dal comma 2,
riferita all’assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di
programma, la seconda, disciplinata dal comma 3, riferita alla effettiva
prenotazione di risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unità
produttiva.
2.
Come stabilito dall’articolo 7, comma 1, del Decreto, ciascun accordo di
programma deve indicare l’ammontare delle risorse programmaticamente assegnate
per la concessione del credito d’imposta. A tal fine la DGPICPMI, in fase di
predisposizione dell’accordo di programma oppure successivamente per eventuale
integrazione dello stesso, comunica alla DGIAI l’ammontare di risorse
complessivamente richieste per la concessione del credito d’imposta. La DGIAI,
verificata la disponibilità residua nell’ambito delle risorse assegnate
all’intervento, esprime il proprio assenso alla richiesta formulata ovvero
comunica l’ammontare delle risorse effettivamente assegnabili. La DGPICPMI,
conosciuto l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione del credito
d’imposta, provvede alla formale redazione, ovvero alla eventuale integrazione,
dell’accordo di programma, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo
7 del Decreto.
3.
Le imprese di cui all’articolo 2, che avendo sottoscritto l’accordo di
programma o che intendono aderire successivamente allo stesso, ai fini della
prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d’imposta
devono presentare alla DGPICPMI una specifica istanza, redatta secondo lo
schema di cui all’allegato 2 a) e corredata dal piano di investimento di cui
all’allegato 2 b). La DGPICPMI, concluse positivamente le verifiche di propria
competenza in merito alle caratteristiche dell’accordo di programma, trasmette
copia dell’istanza alla DGIAI che, entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione, effettua l’istruttoria in conformità a quanto stabilito dal
Decreto e, in caso di esito positivo, provvede alla prenotazione delle
necessarie risorse finanziarie dandone comunicazione alla DGPICPMI e all’impresa
interessata.
4.
La dichiarazione allegato 2 a) e il piano di investimento allegato 2 b) devono
essere sottoscritti dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore
speciale dell’impresa mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto
dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto
legislativo n. 82/2005. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore
speciale deve essere trasmessa la copia della procura e il documento d’identità
in corso di validità del soggetto che la rilascia. L’istanza va inviata, in
formato "p7m", tramite posta elettronica certificata (PEC)
dell’impresa come risultante dal registro delle imprese al seguente indirizzo
dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it.
5.
Al fine di consentire un utilizzo efficace delle risorse, le imprese che
presentano istanza di prenotazione delle agevolazioni di importo superiore a
150.000,00 euro, sono tenute a trasmettere già in questa fase la/e
dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni
antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti
dallo stesso decreto legislativo. Le citate dichiarazioni devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dagli ulteriori soggetti
dichiaranti, ove presenti. Al fine di consentire un tempestivo aggiornamento
dei dati resi ai fini del rilascio della informazione antimafia, le stesse
imprese sono tenute a comunicare alla competente Prefettura e alla DGIAI le
variazioni che dovessero intervenire successivamente all’invio delle predette
informazioni.
Articolo 4 - Modalità
e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta
1.
A seguito della realizzazione degli investimenti, le imprese che hanno ricevuto
comunicazione dell’avvenuta prenotazione del credito d’imposta sulla base di
quanto previsto dal precedente articolo 3, possono presentare alla DGIAI
specifica istanza di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 7
comma 3 del decreto, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 3 a). La
suddetta istanza deve essere presentata, all’indirizzo PEC
dgiai.div06@pec.mise.gov.it, in formato "p7m" a seguito di
sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore
speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal
"Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo
n. 82/2005. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve
essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di
validità del soggetto che la rilascia.
2.
L’istanza deve essere corredata da apposita certificazione resa, utilizzando lo
schema di cui all’allegato 3 b), dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal presidente del collegio sindacale. Le imprese non soggette a revisione
legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi
della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di
revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nel registro di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o
professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione,
dal codice etico dell'IFAC.
3.
Nell’istanza di concessione delle agevolazioni di cui all’allegato 3 a),
l’impresa è tenuta a dichiarare le eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della
documentazione antimafia. Nel caso fossero intervenute variazioni, le imprese
presentano nuovamente la documentazione di cui all’articolo 3, comma 3, del
presente decreto inviando la medesima documentazione alla Prefettura di
competenza.
4.
Il mancato utilizzo dei predetti schemi di cui agli allegati 3 a) e 3 b), la
sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei
documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non
ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità all’agevolazione
prevista. E’ fatto esplicito divieto di presentare una singola istanza di
agevolazione per investimenti realizzati su più unità produttive, anche se
individuate nel medesimo accordo di programma. Le imprese sono inoltre tenute a
presentare una specifica istanza di concessione dell’agevolazione con
riferimento alle spese sostenute per ciascuno dei periodi d’imposta previsti
dall’articolo 3, comma 1, del decreto.
5.
L’istanza di concessione delle agevolazioni, unitamente alla documentazione
prevista, deve essere presentata con le modalità di cui al precedente comma 1 a
partire dal 02/01/2016 entro il 31/12/2016 per gli investimenti realizzati nel
periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2015. Come stabilito
dall’articolo 4, comma 2, del Decreto, gli investimenti per i quali si richiede
il credito d’imposta possono essere avviati a decorrere dalla data di
sottoscrizione o di adesione all’accordo di programma; per data di avvio
dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione
relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Le istanze presentate antecedentemente ai termini iniziali e successivamente a
quelli finali sono considerate non ricevibili.
6.
Le istanze sono istruite dalla DGIAI che, verificate la completezza delle
informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla
normativa, l’ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall’articolo
4 del decreto, nonché accertato l’avvio delle attività derivanti dagli impegni
assunti da parte delle imprese con gli accordi di programma, determina, nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e
delle risorse finanziare prenotate ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto, l'ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa. In
caso di esito positivo dell’istruttoria la DGIAI emana il relativo decreto di
concessione con indicazione dell’importo del credito d’imposta effettivamente
spettante e ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’importo
del credito d’imposta concesso alle imprese non può essere, in ogni caso,
superiore all’importo prenotato ai sensi della procedura di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto e all’articolo 3 del presente decreto. Nel caso di
insussistenza delle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni
la DGIAI provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda
ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
7.
Ai fini dell’applicazione del regolamento generale di esenzione, la concessione
del credito d’imposta è subordinata alla notifica individuale e alla successiva
autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l’ammontare del
credito d’imposta:
a)
sia superiore "all’importo di aiuto corretto" per un investimento con
costi ammissibili pari a 100 milioni di euro a fronte di programmi di
investimento da realizzare in territori ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a)
e c), del TFUE. Il metodo di calcolo dell’"importo dell’aiuto
corretto" viene definito nell’allegato 4;
b)
sia superiore a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento da
realizzare in territori ricadenti nelle aree del territorio nazionale diverse
da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a)
e c), del TFUE.
Articolo 5 -
Agevolazioni concedibili
1.
Le imprese operanti nelle aree territoriali di cui all’articolo 2 comma 1 di
cui al presente decreto possono ottenere le agevolazioni nella forma di credito
d’imposta con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1 del decreto,
concesse nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di
aiuto agli investimenti sulla base di ciascuna area territoriale e dimensione
d’impresa. Il credito d’imposta è concesso nei limiti delle intensità massime
di aiuto stabilite, ai sensi dall’articolo 14 del regolamento Generale di
Esenzione, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 del
16 settembre 2014 (SA 38930) pubblicata nella G.U.U.E. il 17 ottobre 2014 per
le imprese localizzate nelle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo
107, paragrafo 3, lettera a) e a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c).
2.
Con riferimento alle imprese localizzate in aree diverse da quelle di cui al
comma 1, il credito d’imposta è concesso solo per quelle rientranti, alla data
di presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni di cui
all’articolo 4 del presente decreto, nella definizione di micro, piccole e
medie imprese sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 del regolamento
generale di esenzione e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18
aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, nei limiti
e alle condizioni di cui all’articolo 17 del medesimo regolamento.
3.
Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di
impresa di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell’allegato 4. Per i grandi
progetti di investimento, nel rispetto della procedura prevista al precedente
articolo 4 comma 7, si determina quale importo massimo di aiuto concedibile
quello risultante dall’applicazione della formula relativa all’"importo di
aiuto corretto" riportata nell’allegato 4.
4.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in
applicazione delle predette intensità di aiuto ed è commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati dal soggetto beneficiario eccedente gli
ammortamenti relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della
stessa struttura produttiva, dedotti nel medesimo periodo d’imposta per il
quale è richiesta l’agevolazione. Sono escluse dal computo degli ammortamenti
da dedurre le quote relative ai beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato riferite al periodo d'imposta dell’entrata in funzione dei predetti
beni. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, quale costo agevolabile si assume quello sostenuto dal locatore
per l'acquisto dei beni.
5.
Ai fini del calcolo di cui al comma precedente sono computate nella quota del
costo complessivo agevolabile unicamente le spese relative al piano
d’investimento che presentino un valore positivo al netto degli ammortamenti
dedotti con le modalità di cui al precedente comma 4.
Articolo 6 - Adempimenti
a carico delle imprese nella fase di realizzazione degli investimenti
1.
In fase di realizzazione del piano d’investimento il soggetto beneficiario ha
facoltà, qualora ravvisi la necessità, di variare le spese rispetto a quelle
indicate negli accordi di programma, senza preventiva autorizzazione da parte
della DGIAI, a condizione che le predette spese effettivamente sostenute
posseggano tutti i requisiti di cui all’articolo 4 del decreto e siano comunque
riconducibili ad uno dei programmi di investimento di cui al comma 4 del
predetto articolo. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può
comunque comportare un incremento dell’agevolazione da concedere a seguito
della procedura di prenotazione delle risorse di cui all’articolo 3.
2.
I beni devono essere pagati esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer,
essendo escluse altre modalità di pagamento. Inoltre i titoli di spesa devono
riportare, mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di
euro ... dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere
sul D.M. 7 agosto 2014".
3.
Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono
iscrivere i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale,
nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati
in leasing. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla
redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati,
devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in
materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
4.
Le imprese debbono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura
dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di
agevolazione.
5.
Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari del credito d’imposta,
relative a operazioni societarie, devono essere preventivamente comunicate alla
DGIAI, unitamente ad una relazione illustrativa delle motivazione, ai fini
dell’autorizzazione a procedere.
Articolo 7 -
Fruizione delle agevolazioni
1.
Solo a seguito del ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni da
parte della DGIAI, di cui all’articolo 4, comma 6, il credito d’imposta può
essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il
modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Le agevolazioni sono fruite
dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione
concessa.
2.
Le risorse finanziarie stanziate per la concessione del credito d’imposta di
cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778,
intestata "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio" e sono
utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili
di cui al comma 1. L’adozione da parte della DGIAI dei decreti di concessione
di cui all’articolo 4, comma 6, è subordinata all’avvenuto versamento delle
risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di
cui al presente articolo sulla predetta contabilità speciale.
3.
L’Agenzia delle Entrate comunica alla DGIAI, in via telematica, i dati relativi
alle agevolazioni effettivamente fruite dai soggetti beneficiari.
Articolo 8 - Monitoraggio
delle iniziative
1.
Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati previsto all’articolo 8 comma
5 del decreto, le imprese, a partire dal ricevimento del provvedimento di
concessione di cui all’articolo 4, comma 6, provvedono ad inviare alla DGIAI, all’indirizzo
PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it, entro sessanta giorni dalla chiusura di
ciascun periodo d’imposta, una specifica dichiarazione resa dal proprio legale
rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli
artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione,
redatta secondo gli schemi di cui all'allegato 5, fornisce, in particolare,
informazioni sul mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per
l’uso previsto nei siti d’interesse nazionale, sulla vigenza dell’impresa
stessa e sull’assenza nei confronti della medesima di procedura concorsuale.
2.
Le informazioni, volte a verificare il rispetto degli obblighi previsti
all’articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto, sono dichiarate da parte
delle imprese rientranti nella definizione di micro, piccole e medie dimensione
con riferimento ai tre periodi d’imposta successivi quello in cui sono state
realizzate le spese; le imprese di grande dimensione sono tenute a dichiarare
le predette informazioni con riferimento a cinque periodi d’imposta. La
mancata, incompleta o inesatta dichiarazione delle informazioni richieste può
determinare, previa contestazione al soggetto beneficiario inadempiente, la
revoca totale delle agevolazioni concesse.
Articolo 9 -
Oneri informativi
1.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e dell’articolo
34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell’allegato 6 è riportato
l’elenco degli oneri informativi gravanti sui soggetti beneficiari introdotti
dal decreto e dal presente provvedimento.
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