Art.1 - Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della
legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali
riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e
prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.
2.
Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del
comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del
ruolo sanitario.
Art.2 - Procedure concorsuali riservate
1.
Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per
titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui
all'art. 1.
2.
Nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno le procedure di
cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di
personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in
premessa, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al
personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito
regionale diversi da quello che indice la procedura.
3.
Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna
categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste
dall'ordinamento.
Art.3 - Limiti
per l'attuazione delle procedure concorsuali
1.
Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi
restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale
previsti dalla legislazione vigente citata nelle premesse, a valere sulle
risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nel limite massimo
complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma
3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare
purché nel limite della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure
tiene altresì conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonché,
per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli
assunzionali previsti dai piani medesimi.
2.
Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo
quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3.
Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in
ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle
predette risorse.
Art.4 - Proroga
dei contratti a tempo determinato
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui all'art. 1, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai
posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale,
possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di
cui all'art. 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali le regioni
e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le
regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in
detti piani.
Art.5 - Lavori
socialmente utili e di pubblica utilità
1.
Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3, procedono
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica
utilità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti
ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di
conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica
richiesta alla Regione competente.
Art.6 - Personale
dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di
emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie
1.
Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede
nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3 è ammesso a partecipare il
personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti
dall'ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi
anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche,
farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie
(classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei
limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell'11 novembre
2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime finalità costituisce titolo
alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.
3.
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato
alla ricerca nel SSN, che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge
n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n. 101 del 2013,
nell'ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del
Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a),
del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al completamento
delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,
nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 4.
4.
Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa
antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di
emergenza e urgenza degli Enti di cui all'art. 1, è ammesso a partecipare ai
concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
------
Note
Provvedimento
pubblicato nella G.U. 23 aprile 2015, n. 94.
Nessun commento:
Posta un commento