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domenica 17 maggio 2015

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - Anno 2011

MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 16 febbraio 2015

Articolo 1
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il proprio comunicato del 2 marzo 2012, ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2011, secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali wvvw.lavoro.gov.it.

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

TOTALE ITALIA
Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 c. 273
INDENNITA' MALATTIA ADDETTI T.P.L. - ANNO 2011

 
Regione
N. Aziende
Onere
% Ripartizione
Somma da erogare
1
Abruzzo 1
10
871.442,95
-
871.442,95
1
Basilicata
12
141.792,51
-
141.792,51
1
Calabria
18
891.197,55
-
891.197,55
1
Campania
31
6.908.531,88
-
6.908.531,88
1
Emilia Romagna
48
2.910.998,76
-
2.910.998,76
1
Friuli Venezia Giulia
6
1.127.085,65
-
1.127.085,65
1
Lazio
34
11.330.207,97
-
11.330.207,97
1
Liguria
7
2.202.111,49
-
2.202.111,49
1
Lombardia
53
8.098.233,49
-
8.098.233,49
1
Marche
21
563.774,65
-
563.774,65
1
Molise
6
111.402,48
-
111.402,48
1
Piemonte
36
4.352.804,63
-
4.352.804,63
1
Puglia
19
3.419.558,95
-
3.419.558,95
1
Sicilia
26
3.162.122,00
-
3.162.122,00
1
Toscana
22
3.019.472,59
-
3.019.472,59
1
Umbria
3
838.413,40
-
838.413,40
1
Veneto
26
3.505.821,91
-
3.505.821,91
17
Totale Regioni
378
53.454.972,86
-
53.454.972,86

TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2011

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTE RIMBORSO    53.454.972,86

STANZIAMENTO TOTALE                                         53.454.972,86

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