In
particolare, il lavoratore ricorrente aveva sostenuto che:
-
avendo terminato i farmaci antidepressivi necessari
per superare lo stato morboso e non potendo ottenere la relativa prescrizione
dal suo medico (era venerdì sera e lo stesso sarebbe stato reperibile solo il
martedì), aveva contattato altro medico il quale lo aveva ricevuto nel suo
ambulatorio;
-
egli
si era recato allo studio medico nelle fasce al di fuori della reperibilità,
rientrando nella sua abitazione proprio quando il medico competente per la
visita fiscale aveva da poco già attestato la sua assenza;
-
il
medesimo medico, non potendo annullare l’attestazione, lo aveva invitato a
presentarsi alla Asl il mattino seguente; cosa che il ricorrente aveva fatto
(ricevendo, in tale occasione, prescrizione di ulteriori tre giorni di riposo).
Investito
della questione, il Tribunale fiorentino ha premesso che, invero, dall’art.95
del CCNL si evince che:
-
per
"la inosservanza delle disposizioni
di servizio, anche in tema di assenze per malattie" sono previste sanzioni che vanno dal minimo
del rimprovero verbale sino al massimo della multa per quattro ore di
retribuzione;
-
il
tipo e l’entità delle sanzioni da applicare deve essere valutato in relazione a
dei criteri generali, quali l’intenzionalità del comportamento, il grado di
negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento; la rilevanza degli obblighi violati; le
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; il
grado di danno o pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi; la sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti; al concorso nel fatto di più lavoratori in
accordo tra loro.
Ciò
riepilogato, il Giudice ha osservato come, nel caso di specie, la condotta
contestata al ricorrente debba essere valutata, tenendo conto di alcune
circostanze, ovverosia che lo stesso non avvertì l’Amministrazione, in quanto
si allontanò prima della reperibilità e, solo per poco, non rientrò presso la
sua abitazione in tempo per sottoporsi alla visita fiscale.
Anche
sotto il profilo intenzionale, inoltre, non vi fu una volontà di andare contro alla
disciplina di cui alla normativa in materia di malattia. Pertanto, la
violazione dell’assenza a visita fiscale (comunque effettiva) poteva essere
censurata con una sanzione più lieve.
Si
tratta di considerazioni che hanno indotto il Tribunale a disporre l’annullamento
della sanzione predetta, con conseguente condanna del Ministero a rimborsare al
lavoratore il compenso trattenutogli a titolo di multa.
Valerio
Pollastrini
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