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domenica 17 maggio 2015

Dirigente scolastico in malattia: sproporzionata la multa per l’assenza alla visita di controllo

Nella sentenza n.468 del 14 aprile 2015, il Tribunale di Firenze ha ritenuto sproporzionata la multa, equivalente a quattro ore di retribuzione, inflitta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad un dirigente scolastico che, durante la malattia, era risultato assente alla visita di controllo.

In particolare, il lavoratore ricorrente aveva sostenuto che:

-          avendo terminato i farmaci antidepressivi necessari per superare lo stato morboso e non potendo ottenere la relativa prescrizione dal suo medico (era venerdì sera e lo stesso sarebbe stato reperibile solo il martedì), aveva contattato altro medico il quale lo aveva ricevuto nel suo ambulatorio;

-         egli si era recato allo studio medico nelle fasce al di fuori della reperibilità, rientrando nella sua abitazione proprio quando il medico competente per la visita fiscale aveva da poco già attestato la sua assenza;

-         il medesimo medico, non potendo annullare l’attestazione, lo aveva invitato a presentarsi alla Asl il mattino seguente; cosa che il ricorrente aveva fatto (ricevendo, in tale occasione, prescrizione di ulteriori tre giorni di riposo).

Investito della questione, il Tribunale fiorentino ha premesso che, invero, dall’art.95 del CCNL si evince che:

-         per "la inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattie"  sono previste sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale sino al massimo della multa per quattro ore di retribuzione;

-         il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare deve essere valutato in relazione a dei criteri generali, quali l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; la rilevanza degli obblighi violati; le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; il grado di danno o pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

Ciò riepilogato, il Giudice ha osservato come, nel caso di specie, la condotta contestata al ricorrente debba essere valutata, tenendo conto di alcune circostanze, ovverosia che lo stesso non avvertì l’Amministrazione, in quanto si allontanò prima della reperibilità e, solo per poco, non rientrò presso la sua abitazione in tempo per sottoporsi alla visita fiscale.

Anche sotto il profilo intenzionale, inoltre,  non vi fu una volontà di andare contro alla disciplina di cui alla normativa in materia di malattia. Pertanto, la violazione dell’assenza a visita fiscale (comunque effettiva) poteva essere censurata con una sanzione più lieve.

Si tratta di considerazioni che hanno indotto il Tribunale a disporre l’annullamento della sanzione predetta, con conseguente condanna del Ministero a rimborsare al lavoratore il compenso trattenutogli a titolo di multa.

Valerio Pollastrini

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