In
particolare, la Corte ha precisato che dal computo dei recessi, necessario per
verificare se siano stati effettuati licenziamenti collettivi, vanno escluse le
cessazioni individuali dei contratti di
lavoro stipulati a tempo determinato o per un compito determinato, a patto che
dette cessazioni avvengano alla data di scadenza del rapporto o alla data di
espletamento di tale compito.
Valerio
Pollastrini
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