Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno preliminarmente ricordato come il
patto di prova consenta ad entrambi i contraenti di verificare la reciproca convenienza
del contratto.
Se,
da un lato, detto periodo consente al datore di lavoro di accertare le capacità
del dipendente, al contempo, la prova permette al lavoratore di valutare l'entità della prestazione richiestagli e le
condizioni di svolgimento del rapporto.
Di
conseguenza, nel rispetto delle suddette finalità, la configurazione di un periodo di prova è
ammissibile anche in due contratti successivamente stipulati tra le stesse
parti, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto
alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento