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martedì 26 maggio 2015

Accertamento sanitario di revisione per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità

INPS - Messaggio  n.3483 del 22 maggio 2015

Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 25, comma 6 bis. - Gestione assenti a visita di revisione - Ulteriori indicazioni.

Com’è noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/2014, l’Inps ha assunto la gestione dell’intero processo di accertamento sanitario di revisione per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 2, legge 3 agosto 2009, n. 102).

Le modalità dell’accertamento sanitario di revisione sono state illustrate con la Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, mentre con successivi messaggi n. 2901 del 27/04/2015 e n. 2950 del 29/04/2015 sono state emanate le istruzioni operative ed è stato definito il cronoprogramma delle principali fasi in cui si sviluppa il processo: predisposizione dei calendari di visita; invio delle convocazioni con raccomandata A/R; visite mediche gestite in procedura CIC. Sono state, inoltre, dettate le disposizioni per gli assenti a visita di revisione, la cui gestione è stata assunta centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile.

Le convocazioni a visita, effettuate di norma con tre mesi di anticipo rispetto alla data di revisione indicata dall’ultimo verbale sanitario, hanno preso avvio a partire dal mese di marzo ultimo scorso per i soggetti titolari di prestazione economica e di eventuali benefici ex lege 104/92 correlati alle predette posizioni.

La mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione in procedura dell’assenza, a cura della Commissione medica, determinano il blocco automatico della posizione, che potrà essere riaperta dal Responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal Direttore di sede, o loro delegati, rispettivamente per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo. Per effetto della riapertura sarà possibile ricalendarizzare la visita e/o redigere il verbale sanitario.

Come già precisato nei messaggi sopra richiamati, qualora permanga l’assenza l’Istituto opererà rispetto all’esito della spedizione postale. In merito si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

1. POSIZIONI CON ESITO POSTALE CERTO - POSIZIONI SENZA ESITO POSTALE - LAVORAZIONE BATCH DI SOSPENSIONE
Per i soggetti assenti a visita, nei cui confronti è stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), l’Istituto procederà alla sospensione a livello centrale della prestazione economica in godimento.

Ugualmente si procederà in caso di mancanza di esito postale, decorsi 90 giorni dalla data prevista per la visita di revisione.

Le predette posizioni saranno ricostituite in una nuova fascia 80 denominata "Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" che determinerà la sospensione della prestazione in pagamento, con decorrenza dal mese successivo alla data prevista per la visita, e l’avvio del processo di revoca. Gli interessati riceveranno un apposito modello TE08ind/TE08 contenente le motivazioni della sospensione e dell’avvio della procedura di revoca.

La nuova fascia può essere inserita esclusivamente a livello centrale e non può essere oggetto di modifiche da parte della sede territoriale.

In seguito alla sospensione, e sino all’eliminazione della posizione amministrativa a cura della DCAIC, il Responsabile dell’Unità operativa medico legale o il Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario.

In tal caso, la DCAIC procederà centralmente all’inserimento di una nuova fascia 81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire alle sedi la ricostituzione in base all’esito della visita di revisione.

La Direzione centrale Assistenza e invalidità civile e la Commissione medica superiore svolgeranno un’azione di monitoraggio sui verbali riaperti.

L’eliminazione delle prestazioni in fascia 80, per le quali non sia intervenuto un verbale, avverrà centralmente a cura della Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, attraverso la scrittura del codice 2 di eliminazione "Revoca d’ufficio per assenza a visita L. 114/2014".

2. POSIZIONI CON CONTROLLO A CURA DELLE SEDI
In questa prima fase le sospensioni e le revoche delle prestazioni, in base all’esito della spedizione postale, saranno gestite centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, ad eccezione degli esiti di cui al punto C del citato messaggio n. 2950/2015 (trasferito, indirizzo inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto, irreperibile, altre motivazioni, anomalia consegna). Per queste ultime posizioni la lavorazione sarà a cura delle strutture territoriali. Gli operatori amministrativi abilitati potranno visualizzare gli assenti a visita dalla procedura "CONSULTAZIONE LISTE VISITE DI REVISIONE" e procedere alla verifica dell’esattezza dell’indirizzo presente in Archivio. Una volta effettuati i necessari controlli, nel caso in cui l’indirizzo sia variato dovranno registrare in procedura CIC il nuovo indirizzo (implementazione in fase di rilascio) per consentire che la posizione sia reimmessa nel flusso ordinario delle calendarizzazioni a visita.

Se invece la verifica effettuata dalle Sedi conferma l’esattezza dell’indirizzo, sarà messa in atto la sospensione descritta al punto 1.

Al fine di consentire la consultazione degli esiti dell’attività di revisione - anche con riguardo ai soggetti titolari di benefici di cui alle leggi 104/92 e 68/99 - i funzionari delle Linee di prodotto/servizio delle Prestazioni a sostegno del reddito potranno essere abilitati alla procedura CIC dal Direttore di sede o da un suo delegato, mediante sistema IDM. Gli operatori delle ASL possono già consultare gli esiti dell’attività di revisione con le consuete modalità, mediante la procedura CIC-Internet. Analogamente, mediante idonea procedura in fase di rilascio, saranno a breve abilitati anche gli operatori dei Centri per l’impiego.

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