Legge
11 agosto 2014, n. 114, art. 25, comma 6 bis. - Gestione assenti a visita di
revisione - Ulteriori indicazioni.
Com’è
noto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/2014, l’Inps ha assunto
la gestione dell’intero processo di accertamento sanitario di revisione per il
diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità (art. 20, comma 2, legge 3 agosto 2009, n. 102).
Le
modalità dell’accertamento sanitario di revisione sono state illustrate con la
Circolare n. 10 del 23 gennaio 2015, mentre con successivi messaggi n. 2901 del
27/04/2015 e n. 2950 del 29/04/2015 sono state emanate le istruzioni operative
ed è stato definito il cronoprogramma delle principali fasi in cui si sviluppa
il processo: predisposizione dei calendari di visita; invio delle convocazioni
con raccomandata A/R; visite mediche gestite in procedura CIC. Sono state,
inoltre, dettate le disposizioni per gli assenti a visita di revisione, la cui
gestione è stata assunta centralmente dalla Direzione centrale Assistenza e
Invalidità Civile.
Le
convocazioni a visita, effettuate di norma con tre mesi di anticipo rispetto
alla data di revisione indicata dall’ultimo verbale sanitario, hanno preso avvio
a partire dal mese di marzo ultimo scorso per i soggetti titolari di
prestazione economica e di eventuali benefici ex lege 104/92 correlati alle
predette posizioni.
La
mancata presentazione a visita e la conseguente segnalazione in procedura
dell’assenza, a cura della Commissione medica, determinano il blocco automatico
della posizione, che potrà essere riaperta dal Responsabile dell’Unità
operativa medico legale o dal Direttore di sede, o loro delegati,
rispettivamente per adeguate motivazioni di carattere sanitario o
amministrativo. Per effetto della riapertura sarà possibile ricalendarizzare la
visita e/o redigere il verbale sanitario.
Come
già precisato nei messaggi sopra richiamati, qualora permanga l’assenza
l’Istituto opererà rispetto all’esito della spedizione postale. In merito si
forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
1. POSIZIONI CON
ESITO POSTALE CERTO - POSIZIONI SENZA ESITO POSTALE - LAVORAZIONE BATCH DI
SOSPENSIONE
Per
i soggetti assenti a visita, nei cui confronti è stato accertato il buon esito
della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta
di ritorno, compiuta giacenza), l’Istituto procederà alla sospensione a livello
centrale della prestazione economica in godimento.
Ugualmente
si procederà in caso di mancanza di esito postale, decorsi 90 giorni dalla data
prevista per la visita di revisione.
Le
predette posizioni saranno ricostituite in una nuova fascia 80 denominata
"Sospensione per assenza a visita di revisione L. 114/2014" che
determinerà la sospensione della prestazione in pagamento, con decorrenza dal
mese successivo alla data prevista per la visita, e l’avvio del processo di
revoca. Gli interessati riceveranno un apposito modello TE08ind/TE08 contenente
le motivazioni della sospensione e dell’avvio della procedura di revoca.
La
nuova fascia può essere inserita esclusivamente a livello centrale e non può
essere oggetto di modifiche da parte della sede territoriale.
In
seguito alla sospensione, e sino all’eliminazione della posizione amministrativa
a cura della DCAIC, il Responsabile dell’Unità operativa medico legale o il
Direttore di sede (o loro delegati), come già precisato, potranno sbloccare le
posizioni per adeguate motivazioni di carattere sanitario o amministrativo e
consentire la redazione di un nuovo verbale sanitario.
In
tal caso, la DCAIC procederà centralmente all’inserimento di una nuova fascia
81 denominata "Sblocco sospensione per assenza a visita di revisione L.
114/2014" - che sovrascriverà la precedente fascia 80 - per consentire
alle sedi la ricostituzione in base all’esito della visita di revisione.
La
Direzione centrale Assistenza e invalidità civile e la Commissione medica
superiore svolgeranno un’azione di monitoraggio sui verbali riaperti.
L’eliminazione
delle prestazioni in fascia 80, per le quali non sia intervenuto un verbale,
avverrà centralmente a cura della Direzione centrale Assistenza e Invalidità
Civile, attraverso la scrittura del codice 2 di eliminazione "Revoca
d’ufficio per assenza a visita L. 114/2014".
2. POSIZIONI CON
CONTROLLO A CURA DELLE SEDI
In
questa prima fase le sospensioni e le revoche delle prestazioni, in base
all’esito della spedizione postale, saranno gestite centralmente dalla
Direzione centrale Assistenza e Invalidità Civile, ad eccezione degli esiti di
cui al punto C del citato messaggio n. 2950/2015 (trasferito, indirizzo
inesistente, insufficiente o errato, sconosciuto, irreperibile, altre
motivazioni, anomalia consegna). Per queste ultime posizioni la lavorazione
sarà a cura delle strutture territoriali. Gli operatori amministrativi
abilitati potranno visualizzare gli assenti a visita dalla procedura
"CONSULTAZIONE LISTE VISITE DI REVISIONE" e procedere alla verifica
dell’esattezza dell’indirizzo presente in Archivio. Una volta effettuati i
necessari controlli, nel caso in cui l’indirizzo sia variato dovranno
registrare in procedura CIC il nuovo indirizzo (implementazione in fase di
rilascio) per consentire che la posizione sia reimmessa nel flusso ordinario
delle calendarizzazioni a visita.
Se
invece la verifica effettuata dalle Sedi conferma l’esattezza dell’indirizzo,
sarà messa in atto la sospensione descritta al punto 1.
Al
fine di consentire la consultazione degli esiti dell’attività di revisione -
anche con riguardo ai soggetti titolari di benefici di cui alle leggi 104/92 e
68/99 - i funzionari delle Linee di prodotto/servizio delle Prestazioni a
sostegno del reddito potranno essere abilitati alla procedura CIC dal Direttore
di sede o da un suo delegato, mediante sistema IDM. Gli operatori delle ASL
possono già consultare gli esiti dell’attività di revisione con le consuete
modalità, mediante la procedura CIC-Internet. Analogamente, mediante idonea
procedura in fase di rilascio, saranno a breve abilitati anche gli operatori
dei Centri per l’impiego.
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