Articolo
3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Indennità di disoccupazione ASpI
ai lavoratori sospesi - Precisazioni annualità 2015.
Con
riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute presso questa
Direzione Centrale si comunica che l’indennità di disoccupazione ASpI è una
tutela prevista in via sperimentale per il periodo 2013-2015, che comporta
l’erogazione di una prestazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e
contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno
alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero
a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 3, comma 4 della
legge di riforma.
Il
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati" disciplina l’introduzione della NASPI, che sostituisce le
indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge
n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1° maggio 2015.
Pertanto
nulla cambia rispetto alla misura sperimentale di cui all’ articolo 3, comma 17
della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Conseguentemente le convenzioni con gli Enti
Bilaterali rimarranno in essere fino all’originaria scadenza prevista per il 31
dicembre 2015, mantenendo gli stessi
requisiti e modalità di calcolo disciplinati dalla sopra citata legge n. 92 del
2012.
Nessun commento:
Posta un commento