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martedì 26 maggio 2015

Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi - Precisazioni annualità 2015

INPS - Messaggio n.3475 del 22 maggio 2015

Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi - Precisazioni annualità 2015.

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute presso questa Direzione Centrale si comunica che l’indennità di disoccupazione ASpI è una tutela prevista in via sperimentale per il periodo 2013-2015, che comporta l’erogazione di una prestazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 3, comma 4 della legge di riforma.

Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati" disciplina l’introduzione della NASPI, che sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Pertanto nulla cambia rispetto alla misura sperimentale di cui all’ articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Conseguentemente le convenzioni con gli Enti Bilaterali rimarranno in essere fino all’originaria scadenza prevista per il 31 dicembre 2015,  mantenendo gli stessi requisiti e modalità di calcolo disciplinati dalla sopra citata legge n. 92 del 2012.

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