MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 29
APRILE 2015 PROT. N. 37/0007136
ART.
8, PAR. 6, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006. RIPOSO SETTIMANALE DEL LAVORATORE
NELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SU STRADA. INTERPRETAZIONE APPLICATIVA ED
INDICAZIONI OPERATIVE
Oggetto:
Art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Riposo settimanale del
lavoratore nell'attività di trasporto su strada. Interpretazione applicativa ed
indicazioni operative.
In
ambito di infrazioni accertate nelle ispezioni in materia di autotrasporto,
l’analisi dell'impianto normativo e sanzionatorio rileva una discrasia nella
versione ufficiale italiana dell'art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n.
561/2006 "Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcuni
disposizioni in materia sociale nei settore dei trasporti su strada e che
modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e
abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio", rispetto alla
traduzione della medesima norma nella quasi totalità delle altre lingue
ufficiali dell’Unione.
Allo
scopo di rendere uniforme l’interpretazione del testo normativo sul territorio
nazionale rispetto al resto dei Paesi della UE, si ritiene opportuno
trasmettere agli Uffici in indirizzo le valutazioni e le indicazioni di questa
Direzione Generale sulla questione.
La
norma in esame, che disciplina il riposo settimanale del lavoratore
nell'attività di trasporto su strada, nella versione italiana prevede che
"Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
-
due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
-
un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale
ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di
riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla
settimana in questione.
[...]".
Il
successivo paragrafo 7 dello stesso articolo precisa poi che "qualsiasi
riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è
attaccato a un altro periodo di ti poso di almeno 9 ore".
Il
testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare
compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione
del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese
entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro
periodo di riposo di almeno nove ore.
Tuttavia,
nella maggior parte delle lingue ufficiali del Regolamento in questione, il
medesimo passaggio normativo impone esplicitamente che la fruizione del periodo
di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto
dall'autotrasportatore (21 ore al massimo, per il combinato disposto fra l'art.
4, lett. h) e l'art. 8, par. 6) avvenga "in blocco", cioè in una
volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate (fruizione prima della fine
della terza settimana successiva a quella in cui il previsto riposo di 45 h non
sia stato integralmente fruito, e consecutività con un altro periodo di riposo
di almeno 9 ore).
Si
veda, a titolo di esempio, la corrispondente versione francese ("[...]
Totutefois, la réductioti est compensée par une période de repos équivalente
prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en
question") e quella inglese ("[...] However, the reduction shall be compensated by an equivalent period of
rest taken en bloc before the end of the third week, following the week in
question").
In
altre parole, il testo letterale della norma, nella maggior parte delle lingue
ufficiali dell’Unione, non consente al datore di lavoro di ripartire in più
frazioni il credito orario complessivo del lavoratore per le ore di riposo
settimanale non goduto, come invece parrebbe consentito, in via interpretativa,
dal testo della norma in lingua italiana.
In
relazione alla difformità rilevata che, come evidenziato, può dunque determinare
conseguenze applicative incisivamente diverse, si sottolinea come la Corte di
Giustizia ritenga, per giurisprudenza costante, che in casi simili il resto di
una disposizione non vada considerato isolatamente ma "interpretato e
applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali" (da
ultimo, C-511/08) e che "in caso di difformità tra le diverse versioni
linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere
intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa
parte" (ibid.), in modo cioè da preservarne il c.d. "effetto
utile" (cfr. C-437/97). La valorizzazione dei profilo teleologico, cui
rinvia il principio dell’effetto utile, impone all'interprete di considerare la
complessiva cornice regolativa nella quale la norma esaminata si inserisce.
Il
Regolamento (CE) 561/2006 è infatti intervenuto ad abrogare il Regolamento CEE
3820/1985, con l'intento di disciplinare "periodi di guida, interruzioni e
periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di merci e
persone su strada" (art. 1) al fine di "armonizzare le condizioni di
concorrenza (...). con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni
di lavoro e della sicurezza stradale" (Ibid.).
Dall’esame
sistematico delle disposizioni del Reg. (CE) 561/2006 e, in particolare, della
normativa sui riposi, emerge la volontà del Legislatore comunitario di
garantire una maggiore tutela dei profili di salute e sicurezza dei lavoratori
addetti alla guida dei mezzi su strada, posto che la salvaguardia delle loro
condizioni di lavoro comporta anche quella dei diritti dei terzi e della
sicurezza stradale. Vale peraltro ricordare, sul punto, come anche l’abrogato
Reg. CEE 3820/85 prevedeva, all’art. 8, par. 3, che le eventuali riduzioni del riposo
settimanale dovessero essere compensate da un periodo equivalente di riposo
continuo. Non si discosta da tale impostazione il Regolamento CE 561/2006, art.
8, par. 6 per il quale, nella maggior parte delle versioni linguistiche, come
visto, la fruizione del recupero compensativo deve avvenire in un’unica soluzione
(lett. "en bloc"). L’assenza del termine, nella traduzione italiana,
non dovrebbe comportare una applicazione della normativa in maniera difforme e
meno garantista rispetto a quanto disposto a livello comunitario. Di
conseguenza, dal punto di vista tecnico, non sembra nemmeno sussistere un
problema interpretativo, quanto piuttosto di adeguamento alla lettera del
regolamento.
Appare
evidente come una interpretazione meno restrittiva, pur nel rispetto degli
espliciti vincoli normativi (le tre successive settimane di tempo per la
fruizione, e l’attaccamento delle frazioni di riposo compensativo a periodi di
almeno 9 ore) permetta, in effetti, una maggiore "libertà'" nella
organizzazione oraria del trasporto su strada. E tuttavia, in merito, può
essere affermato che tale aspetto non è contemplato fra le finalità della
normativa. Al contrario, un’applicazione flessibile della norma sul territorio
nazionale potrebbe generare effetti di dumping fra gli operatori economici
dell’Unione Europea, ostacolando il mercato concorrenziale dell’autotrasporto
che invece il Reg. 561/2006 (cfr. art. 1) intende garantire. In merito, a
destare maggiori perplessità è il fatto che l'apertura a opzioni organizzative
diverse rispetto alla rigida previsione che impone la fruizione del riposo
compensativo in modo unitario e non frazionato, pur potendo teoricamente
concretizzarsi nella valorizzazione di scelte negoziate fra le parti sociali, è
potenzialmente suscettibile di risolversi nell’appiattimento su una regolazione
unilaterale, datoriale, in un settore in cui è assai diffuso l’istituto del
distacco transnazionale ed i lavoratori, scarsamente sindacalizzati, sono
soggetti a particolare "debolezza" contrattuale.
Tutto
ciò premesso, pertanto, gli uffici ispettivi di questo Ministero vorranno
uniformare la propria attività di vigilanza in materia di autotrasporto secondo
l’applicazione della norma nel senso, sopra espresso, sanzionando una
compensazione non integrale del riposo settimanale ridotto ai sensi dell’art.
174, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come novellato
dalla L. 120/2010. Resta ferma l’applicabilità della sanzione di cui al primo
periodo della citata disposizione, qualora sia accertata anche la violazione
della durata massima dei periodi di guida settimanali e delle altre sanzioni
previste per le specifiche violazioni accertare.
Si
confida nella puntuale osservanza.
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