Conversione in
rapporto subordinato delle collaborazioni organizzate dal committente
A
far data dal 1° gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applicherà anche ai rapporti di
collaborazione che si concretino in prestazioni esclusivamente personali, continuative, di
contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In
ogni caso, restano salve:
a)
le
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle
confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico
e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative
del relativo settore;
b)
le collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali;
c)
le attività prestate nell’esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d)
le
prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’art.90
della Legge n.289 del 27 dicembre 2002.
Fino
al 1° gennaio 2017, in attesa del riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione, la prevista soppressione dei
contratti di collaborazione non trova applicazione nell’ambito del Pubblico
impiego.
Sanatoria in
caso di stabilizzazione di Co.co.co, Co.co.pro e titolari di partita IVA
Al
fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra
l’entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2015, i datori di
lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari
di partita IVA, potranno beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste
dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali
connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro
pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Nei
casi predetti, tuttavia, la non punibilità sarà subordinata al rispetto delle
due condizioni seguenti:
a)
i
lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte
le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di
lavoro, atti transattivi dinnanzi al Giudice o presso la Commissione di
conciliazione della Dpl;
b)
nei dodici mesi successivi alla
stabilizzazione, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo
che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Valerio
Pollastrini
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