In
attesa dell’entrata in vigore del decreto, si riportano i principali contenuti
relativi alla fattispecie contrattuale in commento.
Definizione e
campo di applicazione
Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura subordinata
o autonoma che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti,
a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fermo
restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti
imprenditori o professionisti, le attività lavorative potranno essere svolte a
favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi
rivalutati annualmente.
Le
prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese, altresì, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. In questo caso, l’INPS provvederà a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
Nel
settore agricolo le disposizioni suddette saranno applicabili:
a)
alle
attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di
venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b)
alle attività agricole svolte a favore di
soggetti di cui all'art.34, comma 6, del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
Il
ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico
sarà consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in
materia di contenimento delle spese per il personale e, ove previsto, dal patto
di stabilità interno.
Per
quanto riguarda i cittadini stranieri, i compensi percepiti nell’ambito dei
rapporti di lavoro accessorio saranno computati ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il
ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è vietato nell’ambito della
esecuzione di appalti, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali,
da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
In
relazione all’applicabilità di questa fattispecie contrattuale alle Pubbliche Amministrazioni,
lo schema di decreto legislativo ha fatto salvo quanto disposto dall’art.36 del
D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, sul ricorso al lavoro flessibile nel Pubblico
impiego.
Disciplina del
lavoro accessorio
Per
ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o
professionisti, acquisteranno, esclusivamente attraverso modalità telematiche,
uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui
valore nominale sarà fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le
diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le
parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti potranno
comunque acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
In
attesa della emanazione del decreto ministeriale suddetto (fatte salve le prestazioni rese nel settore
agricolo), il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, mentre nel settore agricolo è pari all’importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal
contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
I
committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni
occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della
prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente,
attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati
anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo
della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta
giorni successivi.
Il
prestatore di lavoro accessorio percepirà il proprio compenso dal Concessionario
(in via transitoria, l’Inps o le Agenzie per il Lavoro), successivamente
all’accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della sua prestazione.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato
di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Il
Concessionario provvederà al pagamento delle spettanze, effettuando, altresì,
il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS in misura
pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e tratterrà l’importo autorizzato dal più volte richiamato
decreto ministeriale a titolo di rimborso spese.
In
considerazione delle particolari ed oggettive condizioni sociali di specifiche
categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è
prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti
promossi dalle Amministrazioni Pubbliche, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, potrà stabilire specifiche condizioni,
modalità e importi dei buoni orari.
Valerio
Pollastrini
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