Alla
luce delle predette modifiche, si riporta
la nuova formulazione della norma codicistica, così come dovrebbe
risultare dopo l’entrata in vigore del decreto.
Art.2103
Prestazione
del lavoro - Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
In
caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla
posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Il
mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento
dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la
nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori
ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali,
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Nelle
ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in
godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari
modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle
sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di
certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre
2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle
mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse
del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una
diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene
definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia
avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il
periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il
lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo
che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto
disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
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