In
attesa dell’approvazione definitiva, si riepiloga la nuova regolamentazione
dell’istituto in commento, così come configurata dall’attuale formulazione del
decreto.
Casi di ricorso al
lavoro intermittente
Il
contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, anche con riferimento
alla possibilità di stipulare tale contratto in periodi predeterminati
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto
collettivo, sarà il Ministero del Lavoro, mediante decreto non regolamentare,
ad individuare i casi di legittimo
ricorso al rapporto a chiamata.
Tuttavia,
il contratto di lavoro intermittente può essere sempre concluso con soggetti con età
superiore a 55 anni o inferiore a 24
anni, fermo restando, in tale ultimo caso, che il rapporto deve esaurirsi entro
il venticinquesimo anno di età.
Ad
eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, in
tutte le ipotesi di legittima stipulazione, il contratto intermittente è
ammesso, in relazione allo stesso rapporto, per un periodo complessivamente non superiore
a quattrocento giornate di effettivo lavoro, da computarsi nell'arco di tre
anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il contratto a chiamata
subirà l’automatica
conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Ipotesi vietate
Il
ricorso al lavoro intermittente non è ammesso nelle seguenti ipotesi:
a)
per
la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b)
presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa
integrazione guadagni, che interessino dipendenti adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a chiamata;
c)
da parte di datori di lavoro che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi, prevista dalla normativa sulla sicurezza.
Forma e
comunicazioni
Il
contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai
fini della prova dei seguenti elementi:
a)
durata
ed ipotesi, oggettive o soggettive, predette, che consentono la stipulazione
del contratto;
b)
luogo e modalità della disponibilità,
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che,
comunque, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c)
trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità,
ove prevista;
d)
forme
e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione, nonché delle modalità di rilevazione della stessa;
e)
tempi e modalità di pagamento della
retribuzione e della indennità di disponibilità;
f)
misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Il
datore di lavoro è tenuto, inoltre, ad informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, ove
esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Prima
dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni
di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a
comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. In caso di violazione
degli obblighi suddetti verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 400
ad euro 2.400, in relazione a ciascun dipendente per cui sia stata omessa la
comunicazione. In simili casi, inoltre, non potrà applicarsi la procedura di
diffida di cui all’art.13 del D.Lgs. n.124 del 23 aprile 2004.
Indennità di disponibilità
Solo
nel caso in cui sia contrattualmente obbligato a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro, il dipendente avrà diritto ad una indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie in relazione al periodo di
reperibilità.
La
misura dell’indennità è fissata dai contratti collettivi, ma, comunque, non
potrà essere inferiore all’importo previsto con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Per
la suddetta indennità, esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo, i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa
in materia di minimale contributivo.
In
caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di
temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di
disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al periodo
precedente, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di
quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Sempre
a proposito di questa tipologia di contratto intermittente, occorre precisare,
da ultimo, che il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
costituire un motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota
di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto.
Principio di non
discriminazione
Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per la prestazione effettivamente
resa, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al dipendente di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il
trattamento economico, normativo e previdenziale del dipendente intermittente è
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternità, congedi parentali.
Computo del
lavoratore intermittente
Ai
fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale
per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti, il lavoratore intermittente
è conteggiato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Valerio
Pollastrini
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