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domenica 1 marzo 2015

Primi dubbi sull’abrogazione delle associazioni in partecipazione

Lo schema di decreto legislativo sul riordino delle discipline contrattuali, approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri, ha previsto, tra l’altro, la soppressione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

La norma in commento, disponendo l’abrogazione del secondo e terzo comma dell’art.2549 del codice civile, di fatto,  ha vietato la stipulazione di questo tipo di associazione in partecipazione anche ai soggetti legati all’imprenditore da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, in relazione ai quali la disciplina codicistica aveva ammesso il superamento del limite massimo di 3 contratti  all’interno della stessa azienda.

Se lo schema del decreto legislativo appare chiaro nel sancire la definitiva abrogazione della fattispecie contrattuale in commento, la formulazione letterale della norma, tuttavia, lascia spazio a numerosi dubbi in merito alla decorrenza.

Il terzo comma dell’art.50, infatti, precisa solamente che “i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione”.

Nel caso in cui le parti non avessero prefissato una scadenza determinata, dunque, non è chiaro fino a quando il rapporto associativo possa considerarsi valido.

Dal momento che la finalità della norma è quella di sopprimere le forme di lavoro precario, sembrerebbe potersi individuare, ma è solo un’ipotesi, una scadenza legale nel 31 dicembre 2015, data in cui è stata sancita, nella medesima ottica, la definitiva abrogazione dei contratti a progetto. Se così fosse, però, non si vede la ragione per cui il legislatore non lo abbia esplicitamente precisato. In proposito, pertanto, giova ricordare, in via prudenziale, l’antico brocardo secondo il quale “ciò che la legge non dice, la legge non vuole”.

Valerio Pollastrini

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