Nel
caso di specie, la Questura di Modena aveva rigettato, per i motivi espressi
poc’anzi, la richiesta del titolo di soggiorno in attesa di occupazione
presentata da un cittadino albanese.
Nell’impugnare
il provvedimento di rigetto, l’interessato aveva imputato alla Questura di averlo
ritenuto indebitamente gravato di un adempimento procedimentale che, invece,
avrebbe dovuto essere espletato dalla
stessa Amministrazione.
Investito
della questione, il Tar emiliano ha ritenuto che, ai sensi dell’art.32, comma
1-bis, del D.Lgs. n.286/1998, il "permesso
di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,
previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo
33 del presente testo unico ...".
Ciò
ricordato, il Collegio ha precisato che, come rilevato dalla giurisprudenza,
quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce una
fase endoprocedimentale facente capo all’Amministrazione procedente e non anche
di formalità posta a carico dell’istante, sicché non spetta a quest’ultimo
richiedere il relativo parere (1).
Di
conseguenza, risulta illegittimo il
diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda,
del parere favorevole del Comitato suddetto.
Per
tale ragione, il Tar ha concluso accogliendo il ricorso, fatte salve le
ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata ad acquisire il parere
in questione e ad effettuare tutte le ulteriori verifiche necessarie.
Valerio
Pollastrini
1)
-
v. TAR Liguria, Sez. II, sentenza n.1441 del 15 novembre 2012;
Nessun commento:
Posta un commento