Nella
pronuncia in commento, la Consulta, chiamata a dirimere la questione di
legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Bologna in merito all’art.80
della Legge n.388/2000, ha sottolineato che sarebbe “arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza
solidale, una condizione ostativa - inevitabilmente discriminatoria - che
subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici
intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona,
nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute”.
Valerio
Pollastrini
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