Con
il provvedimento in commento, in sostanza, il Governo ha introdotto tre nuovi
strumenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori che perdano l’impiego.
Si
tratta, nello specifico, della Naspi, della Dis-Coll e dell’Asdi.
Nell’attesa
della imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riepiloga quanto
contenuto nelle disposizioni del decreto.
NASPI
La
“Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”, in sostituzione dell’Aspi e della
Mini-Aspi, entrerà in vigore il 1°
maggio 2015 ed è rivolta a tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione di quelli
assunti a tempo indeterminato nelle Pubbliche Amministrazioni e degli operai
agricoli (OTD e OTI).
Come
detto, la nuova prestazione sarà applicabile per gli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1° maggio 2015 e potranno accedervi i lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
-
si
trovino in stato di disoccupazione;
-
vantino,
nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13
settimane di contribuzione;
-
nei
12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, abbiano svolto almeno
30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal raggiungimento del minimale
contributivo.
E’
importante sottolineare che la Naspi verrà riconosciuta anche ai lavoratori che
rassegnino le dimissioni per giusta causa e che risolvano il rapporto
consensualmente.
L’indennità
consiste in un assegno rapportato alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per
il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente
4,33.
Nel
caso in cui l’importo così calcolato risulti pari o inferiore a 1.195,00 €, la misura dell’indennità
sarà equivalente al 75% della
retribuzione mensile.
In
caso contrario, l’importo sarà pari al 75%, incrementato del 25% della differenza tra la retribuzione
mensile e il predetto importo.
In
ogni caso, la Naspi non potrà superare la quota mensile di 1.300,00 €.
In
relazione alla misura dell’emolumento, il legislatore ha previsto che, al
protrarsi dello stato di disoccupazione, l’importo dell’indennità subirà ogni
mese, a decorrere dal primo giorno del
quarto mese di fruizione, una riduzione del 3%.
Per
quanto riguarda la durata del trattamento, i beneficiari della Naspi
riceveranno un assegno mensile per un numero di settimane pari alla metà di
quelle nelle quali, negli ultimi 4 anni, sia stata versata la contribuzione.
Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1°
gennaio 2017, l’emolumento verrà corrisposto per un massimo di 78 settimane.
L’accesso
all’indennità è subordinato alla presentazione
della relativa domanda, che dovrà essere inoltrata all’Inps, esclusivamente in
via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Il
diritto alla Naspi decorre dall’ottavo
giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, oppure dal primo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo
il nono giorno.
Va
precisato, inoltre, che coloro che avranno accesso all’indennità saranno
obbligati a rispettare, pena la decadenza, la regolare partecipazione alle
iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione
professionale.
In
alcune circostanze, la Naspi potrà essere interamente liquidata in un’unica
soluzione. Ciò, nello specifico, sarà possibile, rispettivamente, in caso di avvio,
da parte del dipendente, di un’attività lavorativa autonoma, o di un’impresa
individuale, nonché per la sottoscrizione
di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte
del socio. I soggetti interessati dovranno presentare telematicamente la
domanda di anticipazione all’Inps, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di
una quota di capitale sociale della cooperativa.
Ai
beneficiari della Naspi sarà consentito l’eventuale cumulo dell’indennità con
lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato, a patto che il reddito da essa derivante non superi la soglia di 8.000,00 € esente da
imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore
a sei mesi. In quest’ultima ipotesi, infatti, la prestazione verrà sospesa d’ufficio
per la durata del rapporto di lavoro.
In
caso di cumulo del trattamento di disoccupazione con un rapporto di lavoro subordinato il cui
reddito annuale risulti inferiore a quello minimo escluso da imposizione, l’importo della Naspi sarà ridotto dell’80%, a condizione che il soggetto beneficiario
comunichi all'Inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito
annuo previsto e che il nuovo datore di lavoro non coincide con quello presso
il quale prestava la propria attività
nel momento di cessazione del rapporto da
cui è scaturito il diritto all’indennità.
Da
ultimo, occorre segnalare che, nei casi seguenti, i fruitori della Naspi decadranno
dal diritto alla corresponsione dell’indennità:
-
perdita
dello stato di disoccupazione;
-
omessa
comunicazione all’Inps dell’inizio di attività lavorativa subordinata;
-
raggiungimento
dei requisiti per le pensioni di vecchiaia o anticipata;
-
acquisizione
del diritto all’assegno ordinario di invalidità. In tal caso, tuttavia, il
lavoratore potrà optare per la Naspi.
DIS-COLL
L’Indennità
di Disoccupazione per i Lavoratori con rapporto di Collaborazione Coordinata è
riservata ai cosiddetti “co.co.co.” e “co.co.pro.”, ad eccezione degli
amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata,
non pensionati e privi di Partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione.
La
vigenza della Dis-Coll sarà limitata al solo 2015, in quanto, stando alle
intenzioni del legislatore, i contratti di collaborazione verranno soppressi a
partire dal prossimo anno.
L’accesso
a questa indennità è riservato esclusivamente ai soggetti in possesso di tutti
i seguenti requisiti:
-
stato
di disoccupazione al momento della domanda di presentazione;
-
possesso
di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio
dell’anno solare precedente a quello di cessazione dal lavoro;
-
possesso,
nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, di un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un
mese e che abbia dato luogo a un reddito pari, almeno, alla metà dell’importo
necessario per l’accredito di un mese di contribuzione.
L’importo
della Dis-Coll è rapportato all’imponibile previdenziale risultante dai
versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificata la
cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di
mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Tuttavia,
qualora l’importo dell’indennità risulti pari o inferiore a 1.195,00 €, la
prestazione sarà concessa nella misura del 75% della retribuzione mensile. In
caso contrario, l’importo sarà pari al 75% incrementato di una somma pari al 25%
della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’emolumento,
comunque, non potrà superare l’importo
mensile di 1.300,00 €.
La
prestazione in commento verrà corrisposta per un numero di mensilità pari alla
metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. In
ogni caso, però, la durata della Dis-Coll non potrà superare i sei mesi.
I
soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti, dovranno presentare all’Inps,
in via telematica, la domanda di
Dis-Coll, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Il
diritto all’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Va
precisato, inoltre, che l’erogazione della Dis-Coll risulta condizionata:
-
allo
stato di disoccupazione;
-
alla
regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale.
I
fruitori della Dis-Coll decadranno dal diritto alla corresponsione della
prestazione in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata superiore a 5 giorni. Al verificarsi di questa ipotesi, il trattamento
di disoccupazione verrà sospeso d'ufficio.
Anche
in questo caso, l’indennità è cumulabile con una nuova attività di lavoro autonomo
o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito inferiore al limite
utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In questo
caso, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, bisognerà comunicare all'Inps la
stima del reddito annuo derivante dalla stessa. L’omessa comunicazione,
determinerà la decadenza dell Dis-Coll a partire dalla data di inizio
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Nelle
suddette ipotesi di cumulo, il trattamento di disoccupazione verrà ridotto
nella misura pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e quella di scadenza del periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
ASDI
In
via sperimentale, a decorrere dal 1° maggio 2015, verrà introdotto uno speciale
assegno di disoccupazione finalizzato a sostenere il reddito dei lavoratori che,
al termine della fruizione della Naspi, non siano riusciti a trovare un’occupazione
e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Tuttavia,
almeno nel primo anno, l’assegno di
disoccupazione verrà riconosciuto prioritariamente agli appartenenti a nuclei familiari in cui vi
sia la presenza di minorenni ed ai lavoratori prossimi al pensionamento che non
abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.
I
beneficiari dell’Asdi riceveranno, per una durata massima di sei mesi, una
prestazione mensile pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita. In ogni
caso, la misura dell’emolumento non potrà superare l’ammontare dell’assegno sociale.
Inoltre,
la corresponsione dell’assegno di disoccupazione è condizionata all’adesione ad
un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego, contenente
specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di
adeguate proposte di lavoro.
Da
ultimo, bisogna sottolineare come il legislatore abbia demandato al Ministero
del Lavoro la predisposizione della completa definizione della regolamentazione
dell’Asdi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in commento.
In
particolare, il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, dovrà definire:
-
la situazione economica del nucleo familiare
in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere
all’assegno di disoccupazione;
-
i
criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;
-
gli
incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite
di un importo massimo;
-
i
limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo
di fruizione dell’ASDI;
-
i
flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il
sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8
novembre 2000, n. 328;
-
il
sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima
della prestazione;
-
le
modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di
uno strumento di pagamento elettronico.
Valerio
Pollastrini
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