Schema di decreto legislativo recante attuazione
dell’articolo 1, commi 8 e 9 della Legge n.183 del 10 dicembre 2014, recante
deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge
10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di
riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché
in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
VISTO in
particolare l’articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 183 del 2014 che conferisce
delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro;
VISTO il decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
VISTO il decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 119 recante “Attuazione dell'articolo 23 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”;
VISTA la legge 8
marzo 2000, n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città”;
VISTA la legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto
legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ………….. ;
ACQUISITI i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……;
SU PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art.1 - Oggetto e finalità
1. Le
disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 1, commi
8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure sperimentali volte a
tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.
Art.2 - Modifiche all’articolo 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di divieto di adibire al lavoro le
donne
1. Al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo
16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) durante i giorni non
goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto,
anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.”.
b) dopo
l’articolo 16 è inserito il seguente:
“Art. 16-bis
(Rinvio e sospensione del congedo di maternità).
1. In caso di
ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto
di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo
16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla
data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di
cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato
alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato
di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.”.
Art.3 - Modifiche all’articolo 24 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di prolungamento del diritto alla
corresponsione del trattamento economico
1. All’articolo
24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal
seguente: “1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere
a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità
previsti dagli articoli 16 e 17”.
Art.4 - Modifiche all’articolo 26 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo di maternità nei casi
di adozione e affidamento
1. All’articolo
26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il
seguente: “6-bis. La disposizione di cui all’articolo 16-bis trova applicazione
anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.”.
Art.5 - Modifiche all’articolo 28 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo di paternità
1. All’articolo
28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si
applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità
di cui all’articolo 66”.
1-ter.
L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda
all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della
madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre”;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il
padre lavoratore ne rende
dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari
all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1-ter.”.
Art.6 - Modifiche all’articolo 31 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo di paternità nei casi
di adozione e affidamento
1. All’articolo
31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal
seguente: “2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato
che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata
del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.”.
Art.7 - Modifiche all’articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo parentale
1. All’articolo
32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 le
parole “nei primi suoi otto anni di vita” sono sostituite dalle seguenti: “nei
primi suoi dodici anni di vita”;
b) dopo il comma
1-bis è inserito il seguente comma: “1-ter. In caso di mancata regolamentazione,
da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle
modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore
può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su
base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la
cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi
di cui al presente decreto legislativo.”;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente: “3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare
il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque
giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di
preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.”.
Art.8 - Modifiche all’articolo 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di prolungamento del congedo
parentale
1. All’articolo
33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole:
“entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti: “entro il
compimento del dodicesimo anno di vita del bambino”;
Art.9 - Modifiche all’articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di trattamento economico e
normativo
1. All’articolo
34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1,
le parole “fino al terzo anno” sono sostituite dalle seguenti: “fino al sesto anno”;
b) il comma 3 è
abrogato.
Art.10 - Modifiche all’articolo 36 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo parentale nei casi di
adozione e affidamento
1. All’articolo
36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le
parole ”entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia” sono sostituite
dalle seguenti: “entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia”
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: “3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni
dall'ingresso del minore in famiglia.”.
Art.11 - Modifiche all’articolo 53 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di lavoro notturno
1. All’articolo
53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo la lettera b),
è inserita la seguente: “b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un
minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il
lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;”.
Art.12 - Modifiche all’articolo 55 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia dimissioni
1. All’articolo
55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: “1. In caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il
lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;
b) il comma 5 è
abrogato.
Art.13 -Modifiche all’articolo 64 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335
1 Dopo
l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:
“Art. 64-bis (Adozioni
e affidamenti). 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle
lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione,
un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in
famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 64-ter
(Automaticità delle prestazioni) 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità
di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi
contributi previdenziali da parte del committente.”.
Art.14 - Modifica del Capo XI del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica
del Capo XI è sostituita dalla seguente: “Lavoratori autonomi”.
Art.15 - Modifiche all’articolo 66 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di indennità di maternità per le
lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. All’articolo
66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, è inserito
il seguente: “1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo,
per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la
parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”.
Art.16 - Modifiche all’articolo 67 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di modalità di erogazione
dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici
agricole
1. All’articolo
67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma
1 è inserito il seguente: “1-bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma
1-bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata dalla certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo
ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità
di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.”.
Art.17 - Modifica del Capo XII del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica
del Capo XII è sostituita dalla seguente: “Liberi professionisti”.
Art.18 - Modifiche all’articolo 70 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di indennità di maternità per le
libere professioniste
1. All’articolo
70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3-bis è aggiunto
il seguente: “3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista
per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per
la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”.
Art.19 - Modifiche all’articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di termini e modalità della
domanda per l’indennità di maternità per le libere professioniste
1. All’articolo
71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è inserito il
seguente: “3-bis. L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3-ter è erogata previa
domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista
ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.
Art.20 - Modifiche all’articolo 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di indennità di maternità per le
libere professioniste nei casi di adozione e affidamento
1. All’articolo
72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: “1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità
di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione,
per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.”;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: “2. La domanda deve essere presentata dalla madre al
competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del
minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e
la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.”.
Art.21 - Modifiche all’articolo 85 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante disposizioni in vigore
1.All’articolo
85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1
sono abrogate le lettere m) e z).
b) al comma 2,
la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) il decreto del Ministro della
sanità 10 settembre 1998”.
Art.22 - Disposizioni in materia di telelavoro
1. I datori di
lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi
legati ad esigenze di cure parentali in forza di accordi collettivi, beneficiano
dell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
Art.23 - Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
1. La dipendente
di datore di lavoro pubblico o privato imprenditore, inserita nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai
servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case
rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di
astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per
un periodo massimo di tre mesi.
2. Le
collaboratrici a progetto, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza
o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis, del
decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, hanno diritto alla sospensione del rapporto
contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione,
per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere
superiore a tre mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi
di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine
di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della
fine del periodo di congedo e a produrre idonea certificazione.
4. Durante il
periodo di congedo di cui al comma 1 è dovuta l’intera retribuzione Tale
periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento
di fine rapporto.
5. Il congedo di
cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco
temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi
nazionali. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva,
delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la
fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita
in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha inizio il congedo.
6. La
lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta
della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in
ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione
collettiva.
Art.24 - Destinazione di risorse alle misure di
conciliazione tra vita professionale e vita privata
1. In via
sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari al 10% del Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello”, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 “Politiche previdenziali”,
programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni
sociali”, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale
e vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti criteri e
modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce
ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita
professionale e vita privata, anche attraverso l’adozione di linee guida e modelli
finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.
3.
All’elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di
monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di
cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro delegato per le politiche della famiglia, per le pari
opportunità, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un
rappresentante designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali che lo presiede.
Art.25 - Disposizioni finanziare
1. Le
disposizioni del presente decreto, con esclusione dell’articolo 24, si applicano
in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione
riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
2. L’eventuale
riconoscimento dei benefici ad anni successivi al 2015 è condizionata alla
entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui
alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura
finanziaria.
3. Agli oneri
derivanti dagli articoli da 2 a 23 del presente decreto valutati in 222 milioni
di euro per l’anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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