Nel
caso di specie, un addetto alle vendite, inquadrato con un contratto di
agenzia, aveva convenuto in giudizio l’azienda, chiedendo al giudice di
accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Il
Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del ricorrente, poiché, dalle
prove testimoniali, aveva accertato che l’incarico reso dal ricorrente era
stato precedentemente affidato ad altra persona, inquadrata come dipendente.
Successivamente,
la Corte di Appello del capoluogo campano aveva riformato la decisione del primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse
errato nel fondare la propria decisione sulla circostanza, di per sé giuridicamente
irrilevante, della corrispondenza tra le mansioni svolte dall’agente e quelle precedentemente
rese da altro lavoratore inquadrato con contratto subordinato.
La
validità dell’impianto motivazionale fornito dal giudice dell’appello è stata
pienamente confermata dalla Cassazione, che, investita della questione, ha
ribadito l’insufficienza, ai fini dell'accertamento della subordinazione, delle
deposizioni con le quali i testimoni avevano affermato che le mansioni del
ricorrente fossero identiche a quelle del dipendente che lo aveva preceduto in
quel ruolo.
Valerio
Pollastrini
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