Sul
punto, si ricorda che, con il Messaggio n.6534 dell’11 agosto 2014, l’Inps
aveva comunicato che, nell’attesa del decreto suddetto, le aziende avrebbero
potuto inoltrare l’istanza per l’accesso al beneficio in misura uguale a quella
del 2013, trasmettendo il modello Rid-Edil, al fine di ottenere il codice
autorizzazione “7N”.
La
riduzione in commento deve essere calcolata sulle retribuzioni dei soli operai
occupati con un contratto di lavoro di 40 ore settimanali.
Nello
specifico, lo sgravio dell'11,50% si applica sui contributi destinati a finanziare
le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, ad eccezione della
quota devoluta ai fondi interprofessionali
per la formazione continua (1).
In
ogni caso, restano esclusi dall’incentivo tutti i lavoratori per i quali le
aziende già usufruiscano di altre
agevolazioni contributive.
E’
importante sottolineare, infine, che, per avere diritto allo sgravio, i datori
di lavoro devono:
-
essere
in regola con le prescrizioni previste per il rilascio del Durc;
-
non
aver riportato, nel quinquennio
antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione, condanne passate in
giudicato per la violazione di norme sulla sicurezza;
-
rispettare
le condizioni in ordine all'applicazione del trattamento economico normativo
previsto dal Ccnl;
-
aver
adempiuto alla denuncia dei lavoratori all'Istituto (2).
Valerio
Pollastrini
1)
–
di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge n.845 del 21 dicembre 1978;
2)
–
di cui all’art.6, commi da 9 a 13, del D.L. n.338/1989;
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