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lunedì 1 dicembre 2014

L’indennità di accompagnamento prescinde dalla capacità di deambulazione

Nell’Ordinanza n.25255 del 27 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, oltre all’impedimento fisico, anche l’incapacità di intendere  il significato, la portata e l’importanza  degli elementari atti giornalieri comporta il diritto dell’inabile all’indennità di accompagnamento.

La Corte di Appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione proposta da un inabile al lavoro nei confronti dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Puglia, disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale del primo grado  aveva escluso il diritto del ricorrente all’indennità di accompagnamento.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione osservando che l’appellante, ancorché inabile al lavoro, era in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.

Avverso tale sentenza, l’uomo aveva adito la Cassazione, lamentando che il giudice del merito avesse ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della prestazione reclamata considerando il ricorrente autosufficiente in relazione al compimento degli atti quotidiani della vita, senza considerare che gli stessi test IADL, ai quali il consulente tecnico aveva fatto riferimento, avevano evidenziato come egli necessitasse di "essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi", di "avere preparati i cibi e serviti", oltre che "di aiuto per ogni operazione di governo della casa" e che il medesimo consulente aveva sottolineato che il periziato, presentante un quadro clinico caratterizzato da "un rendimento mentale quasi del tutto compromesso per la marcata incapacità di memorizzare e stare attento, ovvero da una ipovalidismo psichico, con manifestazione classiche della oligofrenia", era dal punto di vista comportamentale, "inibito e passivo, nonché incapace di elaborare correttamente gli stimoli ambientali esterni".

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.

Nella premessa, gli ermellini hanno osservato che, in termini generali, l’indennità di accompagnamento costituisce una prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (1).

Detto ciò, la Suprema Corte ha specificato che il diritto all’indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico.

Per quanto riguarda le incapacità di ordine materiale, la stessa  Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (2).

Quanto alle malattie psichiche, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito che l’indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’art.1 della Legge n.18 dell’11 febbraio 1980, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.

In sostanza,  la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri non va intesa solamente  in senso fisico, vale a dire come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.

Di conseguenza, la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua «dignità» come persona.

Sul punto, inoltre, va aggiunto che anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera (3).

Tornando al caso di specie, la Cassazione ha ricordato che la Corte di Appello aveva affermato che il ricorrente, certamente inabile al lavoro, non aveva diritto  all’indennità di accompagnamento essendo in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.

Sta di fatto che la sentenza in questione, pur enunciando la malattia diagnosticata dal c.t.u., e, dunque, pur nella chiara consapevolezza della sussistenza di una infermità psichica, aveva trascurato del tutto di considerare alcuni dati, evidenzianti le necessità del ricorrente e le sue peculiarità comportamentali oltre che "un rendimento mentale quasi del tutto compromesso".

Secondo gli ermellini gli elementi suddetti imponevano al giudice del merito ad attenersi alla richiamata giurisprudenza, specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di attendere agli atti del vivere quotidiano, e di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un motivato esame delle condizioni reali del ricorrente come descritte negli atti di causa ed accertate dall’ausiliare, secondo le regole del sillogismo giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise.

La sentenza impugnata, invece, si era sottratta al compito fondamentale che le era commesso, congetturando la capacità del ricorrente di compiere gli atti quotidiani della vita in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una capacità dell’assistito di comprendere autonomamente il significato, la portata e l’importanza di tali atti e quando gli stessi debbano essere compiuti.

In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto la pronuncia impugnata affetta dai denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione ne ha disposto la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell’accertamento di fatto.

Valerio Pollastrini

1)      - cfr. Cass., Sentenza n.11295 del 28 agosto 2000; Cass., Sentenza n.1268 del 21 gennaio 2005; Cass., Sentenza n.28705 del 23 dicembre 2011;
2)      - così Cass., Sentenza n.5784 dell’11 aprile 2003;
3)      - cfr. per riferimenti sul punto: Cass., Sentenza n.13362 dell’11 settembre 2003;

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