La
Corte di Appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione proposta da un inabile
al lavoro nei confronti dell’I.N.P.S., del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e della Regione Puglia, disposto il rinnovo della consulenza tecnica
d’ufficio, aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale del primo
grado aveva escluso il diritto del
ricorrente all’indennità di accompagnamento.
La
Corte territoriale aveva motivato la propria decisione osservando che
l’appellante, ancorché inabile al lavoro, era in grado di deambulare e di
compiere gli atti quotidiani della vita.
Avverso
tale sentenza, l’uomo aveva adito la Cassazione, lamentando che il giudice del
merito avesse ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della
prestazione reclamata considerando il ricorrente autosufficiente in relazione
al compimento degli atti quotidiani della vita, senza considerare che gli
stessi test IADL, ai quali il consulente tecnico aveva fatto riferimento, avevano
evidenziato come egli necessitasse di "essere
accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi", di "avere preparati i cibi e serviti",
oltre che "di aiuto per ogni
operazione di governo della casa" e che il medesimo consulente aveva
sottolineato che il periziato, presentante un quadro clinico caratterizzato da
"un rendimento mentale quasi del
tutto compromesso per la marcata incapacità di memorizzare e stare attento,
ovvero da una ipovalidismo psichico, con manifestazione classiche della
oligofrenia", era dal punto di vista comportamentale, "inibito e passivo, nonché incapace di
elaborare correttamente gli stimoli ambientali esterni".
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto fondata la predetta censura.
Nella
premessa, gli ermellini hanno osservato che, in termini generali, l’indennità
di accompagnamento costituisce una prestazione del tutto peculiare in cui
l’intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di
inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di
lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde
incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in
istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa
sociale (1).
Detto
ciò, la Suprema Corte ha specificato che il diritto all’indennità di
accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si
manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere
psichico.
Per
quanto riguarda le incapacità di ordine materiale, la stessa Corte di legittimità ha già avuto modo di
precisare che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni
attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le
ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel
corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata
attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di
terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza
passiva, a momenti di assistenza attiva (2).
Quanto
alle malattie psichiche, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito
che l’indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto
previsto dall’art.1 della Legge n.18 dell’11 febbraio 1980, anche in favore di
coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti
elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla
pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte)
necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione
di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme
avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in
grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti
e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità
personale senza porre in pericolo sé o gli altri.
In
sostanza, la capacità del malato di
compiere gli elementari atti giornalieri non va intesa solamente in senso fisico, vale a dire come mera
idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di
intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della
salvaguardia della propria condizione psico-fisica.
Di
conseguenza, la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti
giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume
rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la
salvaguardia della sua «dignità» come persona.
Sul
punto, inoltre, va aggiunto che anche l’incapacità ad un solo genere di atti
può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro
accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza
giornaliera (3).
Tornando
al caso di specie, la Cassazione ha ricordato che la Corte di Appello aveva
affermato che il ricorrente, certamente inabile al lavoro, non aveva diritto all’indennità di accompagnamento essendo in
grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Sta
di fatto che la sentenza in questione, pur enunciando la malattia diagnosticata
dal c.t.u., e, dunque, pur nella chiara consapevolezza della sussistenza di una
infermità psichica, aveva trascurato del tutto di considerare alcuni dati, evidenzianti
le necessità del ricorrente e le sue peculiarità comportamentali oltre che
"un rendimento mentale quasi del tutto compromesso".
Secondo
gli ermellini gli elementi suddetti imponevano al giudice del merito ad
attenersi alla richiamata giurisprudenza, specificamente dedicata agli effetti
delle malattie psichiche sulla capacità di attendere agli atti del vivere
quotidiano, e di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un
motivato esame delle condizioni reali del ricorrente come descritte negli atti
di causa ed accertate dall’ausiliare, secondo le regole del sillogismo
giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e
corrispondenti a regole di esperienza condivise.
La
sentenza impugnata, invece, si era sottratta al compito fondamentale che le era
commesso, congetturando la capacità del ricorrente di compiere gli atti
quotidiani della vita in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una
capacità dell’assistito di comprendere autonomamente il significato, la portata
e l’importanza di tali atti e quando gli stessi debbano essere compiuti.
In
conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto la pronuncia impugnata affetta dai
denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione ne ha disposto la
cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la
rinnovazione dell’accertamento di fatto.
Valerio
Pollastrini
1)
-
cfr. Cass., Sentenza n.11295 del 28 agosto 2000; Cass., Sentenza n.1268 del 21
gennaio 2005; Cass., Sentenza n.28705 del 23 dicembre 2011;
2)
-
così Cass., Sentenza n.5784 dell’11 aprile 2003;
3)
-
cfr. per riferimenti sul punto: Cass., Sentenza n.13362 dell’11 settembre 2003;
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