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lunedì 1 dicembre 2014

Esenzione dal pagamento del contributo di mobilità

Nella sentenza n.23984 dell’11 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che l’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità, prevista dall’art.3, comma 3,  della Legge n.223/1991, si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale del primo grado, aveva ridotto l’importo richiesto ad un’azienda dall’Inps, tramite cartella esattoriale.

A motivo della decisione, la Corte aveva ritenuto che la società, ai sensi del terzo comma dell’art.3 della Legge n.223/1991, dovesse essere esonerata dal pagamento del contributo per la mobilità, in quanto non aveva potuto continuare l’attività produttiva a causa del sequestro dello stabilimento disposto dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento per inquinamento ambientale, cui aveva fatto seguito, fallite le trattative sindacali onde addivenire ad ipotesi alternative, il licenziamento di tutti i dipendenti.

Secondo la Corte del merito, ricorrendo nel caso un’ipotesi di assoluto fermo produttivo, la situazione aveva riguardato la totalità dei dipendenti, senza che potessero trovare applicazione i criteri previsti dall’articolo 4 e dall’art.24 della Legge n.223/1991  e senza che potesse ritenersi esigibile il ricorso alle procedure concorsuali.

Avverso questa sentenza, l’Inps aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità sarebbe previsto dall’art.3, comma 3, della Legge n.223/1991, solo per le procedure concorsuali.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso  fondato.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato che l’art.5, comma 4 (1), della Legge n.223/1991, prevede che per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa e’ tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (2),  in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.

Tale somma e’ ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della citata Legge abbia formato oggetto di accordo sindacale .

Ai sensi dell’art.24, comma 3, (3) l’importo a carico delle imprese che anteriormente alla mobilità non abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale e’ fissato nella misura superiore di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

L’articolo 3, della stessa Legge, intitolato “Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali” (4), al comma 3, dispone inoltre che: quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’articolo 4, ovvero dell’articolo 24, i lavoratori eccedenti.

In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, e’ ridotto a trenta giorni ed il contributo a carico dell’impresa previsto dall’articolo 5, comma 4, non e’ dovuto.

Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che il tenore letterale della disposizione chiarisce che la fattispecie che determina il diritto all’esenzione si verifica quando, per la constatata impossibilità di continuazione dell’attività o di salvaguardia dei livelli occupazionali, gli organi di una procedura concorsuale dispongano la collocazione del personale eccedente.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la norma attribuisce agli organi della procedura concorsuale un eccezionale potere di gestione dell’impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare (anche tramite la cessione dell’azienda) l’attività imprenditoriale e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente (5).

A tale potere di gestione corrisponde nella seconda ipotesi l’esonero dall’obbligo di pagare il relativo contributo.

La previsione si giustifica nell’ottica della tutela degli interessi socialmente rilevanti, quali sono quelli della generalità dei creditori a non vedere un ulteriore incremento del passivo, e le ripercussioni che essa produce sulla finanza pubblica trovano una garanzia nel controllo giudiziale preventivo cui la legge assoggetta le scelte adottate nell’ambito delle procedure concorsuali.

La disposizione ha portata eccettiva della previsione che stabilisce l’obbligo di pagamento per la generalità delle imprese i cui lavoratori sono collocati in mobilità,  sicché l’estensione dell’esenzione ad ipotesi in cui non vi sia alcuna procedura concorsuale e la mobilità sia disposta dallo stesso imprenditore costituisce un’interpretazione analogica, non consentita ai sensi dell’articolo 14 preleggi.

Detto ciò, la Cassazione ha precisato che la soluzione adottata dalla Corte del merito, secondo la quale la previsione dovrebbe trovare applicazione in tutte le ipotesi nelle quali vi sia un’impossibilita’ totale di continuazione dell’attività che non lascia margini di decisione all’imprenditore, a prescindere dall’esistenza di una procedura concorsuale, presenta peraltro rilevanti problemi applicativi derivanti dall’individuazione dei relativi presupposti, che conduce a risultati diversi a seconda del momento al quale si risale nel tempo nel valutare le cause della crisi (potendosi discutere, ad esempio e con riferimento alla fattispecie, se rilevi il sequestro o le scelte imprenditoriali che lo hanno determinato).

Peraltro, la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma e’ stata  già ritenuta dalla Suprema Corte, allorché, in altra occasione, aveva chiarito che, proprio in ragione della limitazione della decisione agli organi concorsuali, non spettasse il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo di mobilità nel caso in cui la procedura per il licenziamento collettivo fosse stata avviata dall’imprenditore, che aveva contestualmente richiesto l’ammissione dell’impresa al concordato preventivo (6).

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il seguente  principio di diritto: l’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità, prevista dall’art.3, comma 3,  della Legge n.223/1991, si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale.

Avendo la Corte d’Appello disatteso tale principio, la sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, che, in diversa composizione,  nel nuovo esame dovrà attenersi ai criteri sopra richiamati.

Valerio Pollastrini

 
1)      - abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017 dall’art.2, comma 71, lettera a) della Legge n.92/2012;
2)      - di cui all’art.37 della Legge n.88 del 9 marzo 1989;
3)      - come sostituito dall’art.8, comma 1, del Decreto Legge n.148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.2369 del 19 luglio 1993;
4)      - abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’art.2, comma 70, della Legge n.92 del 28 giugno 2012,  come sostituito dall’art.46-bis, comma 1, lettera h) del Decreto Legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.134 del 7 agosto 2012;
5)      - così Cass. S.U., Sentenza n.3597/2003;
6)      - Cass., Sentenza n.13625/2014; Cass., Sentenza n.19422 del 18 dicembre 2003;

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