Il
caso di specie è quello di un’insegnante precaria alla quale, nonostante si
fosse qualificata per l'assunzione a tempo indeterminato, era stata negata la
nomina in ruolo per difetto del requisito della non occupazione, attesi gli sporadici
periodi di supplenze svolti dalla stessa.
Accogliendo
il ricorso della lavoratrice, la Suprema Corte ha chiarito che la possibilità
di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsi prescinde dal loro stato
di disoccupazione.
In
particolare, gli ermellini hanno precisato che, nell’ambito del pubblico impiego
privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di
lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati, e
che dall'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia concorsualmente
conseguito l'idoneità scaturisce un diritto all'assunzione anche a prescindere
dallo stato di una precaria occupazione dell'invalido, considerata la pregnanza
dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della pubblica amministrazione,
al pari del datore di lavoro privato.
Valerio
Pollastrini
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