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mercoledì 12 novembre 2014

Ulteriori voci incluse nei costi della sicurezza

Nell’Interpello n.25 del 4 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti sollecitati dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili in merito ai costi di manutenzione degli apprestamenti sulla sicurezza.

In particolare, l’istante aveva chiesto se tra i costi della sicurezza  per i lavoratori del comparto edile debbano essere ricompresi anche quelli per riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione dei baraccamenti.

Nella specifica formulazione del quesito l’ANCE aveva sollecitato l’Ente interpellato a chiarire se, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, i valori sopra indicati debbano essere aggiunti ai costi di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio), indicati nella lettera a) del punto 4.1.1 dell’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008.

Nella premessa, il Ministero ha ricordato che l’allegato predetto, al punto 4.1.1, lett. a), prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)".

Inoltre, il punto 1 dell'allegato XV.1, richiama tra gli apprestamenti i “... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori ...”.

Si tratta di apprestamenti che, di norma, vengono  realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".

Ciò detto e tenuto conto del punto 4.1.3 dell'allegato XV, che stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento”, l’Ente interpellato ha affermato che le spese di manutenzione dei suddetti ‘baraccamenti’ vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui si è detto.

Conseguentemente, il Ministero ha concluso precisando che anche le spese di riscaldamento/condizionamento, nonché di pulizia, in quanto necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, devono essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.

Valerio Pollastrini

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