Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno richiamato una precedente pronuncia
con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte (1) avevano escluso
che un’analoga fattispecie configurasse il reato di peculato, qualora detta
condotta non provochi un danno economico apprezzabile alla Pubblica Amministrazione
o a terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio.
In
sostanza, per accertare se una condotta affine configuri il reato di specie,
occorre valutare la sua concreta offensiva, che, nelle ipotesi di peculato
d'uso, si realizza solo in caso di produzione di un apprezzabile danno.
Valerio
Pollastrini
1)
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Cass. Sez. U, Sentenza n.19054/2013;
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