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giovedì 20 novembre 2014

Nuovi termini per l’autoliquidazione Inail

Con la Determina Presidenziale n.330 dello scorso 5 novembre, l’Inail ha nuovamente modificato i termini per l’invio dell’autoliquidazione (1).

Lo scorso anno, infatti, sia i termini di presentazione dell’autoliquidazione, che il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali la stessa non è prevista, erano stati rinviati al 16 maggio 2014.

Allora, il differimento delle scadenze si rese necessario per consentire all’Istituto di ricalcolare le aliquote, nel rispetto degli sgravi introdotti dal Ministero del Lavoro.

Con la determina in commento, l’INAIL, anticipando la scadenza normale, precedentemente fissata  al 16 marzo, ha reso noto che  il termine ultimo per l’invio telematico delle retribuzioni scadrà il 28 febbraio, il 29 per gli anni bisestili.

Nella nota, inoltre, l’Istituto ha precisato che i termini per il pagamento dei premi assicurativi rimarranno invariati al 16 febbraio di ciascun anno, se liquidati in  unica soluzione, oppure al 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre in caso di rateizzazione.

Parimenti invariati:

-         i termini per l’autoliquidazione delle nuove aziende;

-         il termine per il versamento mediante F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per quello della prima rata;

-         i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile;

-         il termine del 30 aprile per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;

-         il termine del 16 febbraio per l’invio della denuncia di riduzione delle retribuzioni e l’invio dell’OT20 per la richiesta di riduzione del premio.

Valerio Pollastrini


1)      - Denuncia Annuale delle Retribuzioni di cui all’art.28, comma 4, del D.P.R. n.1124/1965 e successive modificazioni;

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