Il
caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini dopo che la Corte di
Appello di Firenze aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di
prime cure, in parziale accoglimento
dell’opposizione ad una cartella esattoriale svolta da un’associazione, ne
aveva dichiarato l’efficacia limitatamente all'importo di 32.847,00 €, afferente alla contribuzione SSN,
di malattia e Gescal, inferiore a quello preteso in cartella dall’Inps per
i c.d. “contributi minori” per gli
addetti agli impianti sportivi (nella specie istruttori di nuoto e bagnini).
In
particolare, la Corte territoriale, esclusa nel caso ad oggetto la natura
subordinata degli istruttori di nuoto, aveva ritenuto che gli stessi dovevano
essere ricompresi fra gli "addetti
agli impianti sportivi” (1) e che il relativo obbligo assicurativo
sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della
prestazione lavorativa svolta.
Avverso
l'anzidetta sentenza, l’associazione aveva proposto ricorso per Cassazione e, denunciando
violazione dell’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708/47 e successive modifiche, in relazione
all’art.360, comma 1, n.3, cpc, aveva dedotto che la locuzione di "addetti agli impianti sportivi" di
cui alla norma rubricata avrebbe dovuto essere interpretata in maniera
restrittiva, poiché riferita solamente a coloro che siano stati assunti come
dipendenti e le cui prestazioni siano direttamente collegate all’impianto in
quanto tale. Circostanza, questa, che,
secondo l’assunto della ricorrente, non si sarebbe verificata nella specie, essendo "l’istruttore di nuoto funzionale solo al
corso di nuoto".
L’associazione,
inoltre, aveva sostenuto che gli istruttori di nuoto sfuggerebbero dalla
qualifica di lavoratori dello spettacolo, in quanto gli stessi svolgono
un’attività che non sarebbe destinata essenzialmente alla realizzazione di uno
spettacolo, bensì, normalmente ed ordinariamente, allo svolgimento in maniera
autonoma, poiché priva di un collegamento necessario con l’impianto ludico
sportivo.
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato che, secondo l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione dei lavoratori dello
spettacolo, il DPR n.1420/1971 risulta applicabile esclusivamente ai contributi
IVS per i quali è operante la gestione speciale Enpals.
Di
conseguenza, l'Inps non può richiedere il versamento delle relative somme,
potendo, invece, richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri
tipi di contributo, come quelli per l'erogazione delle prestazioni economiche
per malattia, nonché i contributi Gescal per l’assistenza sanitaria e la maternità, a
far data dal primo gennaio 1980, come previsto dagli artt.74 e 76 della Legge
n.833/78, essendo l'Inps subentrato alla disciolta gestione malattia
dell’Enpals (2).
Ciò
premesso, la Suprema Corte, ricordando che il caso di specie riguardava, per l’appunto,
i c.d. “contributi minori” dovuti all'Inps, ha ritenuto necessario verificare le condizioni
legislativamente stabilite per l’iscrizione all’Enpals dei lavoratori verso i quali erano riferite le pretese contributive
ad oggetto.
A
questo riguardo, l’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708/47 (3) contempla
specificamente "impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da
corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla
ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le
sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti
dalle imprese di spettacoli viaggianti”.
Gli
ermellini hanno quindi richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità, concorde
nel ritenere che l'obbligo assicurativo a carico delle imprese dello spettacolo
in favore dei lavoratori elencati nell’art.3 D.Lgs. n.708/47, sussiste
indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione
(4).
Sul
punto, la Suprema Corte ha precisato che, in difetto di specifica contraria
indicazione, l’elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle
relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico
instaurato, li ricomprende nell’obbligo assicurativo indipendentemente dalla
configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa
espletata (subordinazione che, come detto, la Corte territoriale, rigettando
l’appello incidentale dell'Inps, aveva irretrattabilmente escluso).
Nel
caso di specie, pertanto la locuzione, del tutto generica, di "addetti agli impianti sportivi", impedisce
un’interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza soltanto a coloro che
risultino legati da un rapporto di dipendenza, tanto più ove si consideri che,
per altre specifiche categorie professionali, quali impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da
corsa e dai cinodromi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, la
qualificazione di lavoratore dipendente è invece espressamente prevista.
A
ciò va aggiunto, inoltre, come, trattandosi di istruttori di nuoto, alcun
rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che l'impianto sportivo
(piscina) potesse essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro
prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo
impianto, gli istruttori, inevitabilmente, espletavano la propria opera quali addetti, appunto, a
tale impianto.
Per
tutte le riportate considerazioni, la Cassazione ha definito la causa
attraverso la formulazione del seguente principio di diritto: "gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino
la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli
addetti agli impianti sportivi" di cui all’art.3, comma 1, n.21, del
D.Lgs. n.708 del 16 luglio 1947, come
sostituito dal DPR n.10 del 22 luglio 1986, indipendentemente dal regime autonomo o
subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente
debenza all’Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescaf.
Quale
conseguenza del rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha condannato la
ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate complessivamente in 4.100,00 €, di cui 4.000,00 € per compenso,
oltre accessori come per legge.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui all’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708/1947 e successive modifiche;
2)
-
cfr, Cass., Sentenza n.17301/2002; Cass., Sentenza n.15917/2004;
3)
-
numero aggiunto dalla Legge n.2388/52, dapprima sostituito dall'articolo unico del
DPR del 1° agosto 1983 e, successivamente, sostituito dal DPR n.1006/1986 del 22 luglio 1986;
4)
-
cfr, Cass., Sentenza n.17301/2002, cit.; Cass., Sentenza n.17509/2005;
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