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martedì 18 novembre 2014

Istruttori di nuoto - Contributi minori in favore dell'INPS

Per gli istruttori di nuoto utilizzati nei corsi in piscina, l’azienda è obbligata a versare all’Inps i c.d. “contributi minori”, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.21245 dell’8 ottobre 2014.

Il caso di specie è giunto all’attenzione degli ermellini dopo che la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di prime cure,  in parziale accoglimento dell’opposizione ad una cartella esattoriale svolta da un’associazione, ne aveva dichiarato l’efficacia limitatamente all'importo di  32.847,00 €, afferente alla contribuzione SSN, di malattia e Gescal, inferiore a quello preteso in cartella dall’Inps per i  c.d. “contributi minori” per gli addetti agli impianti sportivi (nella specie istruttori di nuoto e bagnini).

In particolare, la Corte territoriale, esclusa nel caso ad oggetto la natura subordinata degli istruttori di nuoto, aveva ritenuto che gli stessi dovevano essere ricompresi fra gli "addetti agli impianti sportivi(1) e   che il relativo obbligo assicurativo sussisteva indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa svolta.

Avverso l'anzidetta sentenza, l’associazione aveva proposto ricorso per Cassazione e, denunciando violazione dell’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs.  n.708/47 e successive modifiche, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cpc, aveva dedotto che la locuzione di "addetti agli impianti sportivi" di cui alla norma rubricata avrebbe dovuto essere interpretata in maniera restrittiva, poiché riferita solamente a coloro che siano stati assunti come dipendenti e le cui prestazioni siano direttamente collegate all’impianto in quanto tale. Circostanza, questa,  che, secondo l’assunto della ricorrente, non si sarebbe  verificata nella specie, essendo "l’istruttore di nuoto funzionale solo al corso di nuoto".

L’associazione, inoltre, aveva sostenuto che gli istruttori di nuoto sfuggerebbero dalla qualifica di lavoratori dello spettacolo, in quanto gli stessi svolgono un’attività che non sarebbe destinata essenzialmente alla realizzazione di uno spettacolo, bensì, normalmente ed ordinariamente, allo svolgimento in maniera autonoma, poiché priva di un collegamento necessario con l’impianto ludico sportivo.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione dei lavoratori dello spettacolo, il DPR n.1420/1971 risulta applicabile esclusivamente ai contributi IVS per i quali è operante la gestione speciale Enpals.

Di conseguenza, l'Inps non può richiedere il versamento delle relative somme, potendo, invece, richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo, come quelli per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia, nonché i contributi Gescal  per l’assistenza sanitaria e la maternità, a far data dal primo gennaio 1980, come previsto dagli artt.74 e 76 della Legge n.833/78, essendo l'Inps subentrato alla disciolta gestione malattia dell’Enpals (2).

Ciò premesso, la Suprema Corte, ricordando che il caso di specie riguardava, per l’appunto, i c.d. “contributi minori” dovuti all'Inps, ha ritenuto  necessario verificare le condizioni legislativamente stabilite per l’iscrizione all’Enpals dei lavoratori verso i quali erano riferite le pretese contributive ad oggetto.

A questo riguardo, l’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708/47 (3) contempla specificamente "impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti”.

Gli ermellini hanno quindi richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità, concorde nel ritenere che l'obbligo assicurativo a carico delle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell’art.3 D.Lgs. n.708/47, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione (4).

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che, in difetto di specifica contraria indicazione, l’elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico instaurato, li ricomprende nell’obbligo assicurativo indipendentemente dalla configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa espletata (subordinazione che, come detto, la Corte territoriale, rigettando l’appello incidentale dell'Inps, aveva irretrattabilmente escluso).

Nel caso di specie, pertanto la locuzione, del tutto generica, di "addetti agli impianti sportivi", impedisce un’interpretazione restrittiva che ne limiti la rilevanza soltanto a coloro che risultino legati da un rapporto di dipendenza, tanto più ove si consideri che, per altre specifiche categorie professionali, quali impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, la qualificazione di lavoratore dipendente è invece espressamente prevista.

A ciò va aggiunto, inoltre, come, trattandosi di istruttori di nuoto, alcun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che l'impianto sportivo (piscina) potesse essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo impianto, gli istruttori, inevitabilmente, espletavano  la propria opera quali addetti, appunto, a tale impianto.

Per tutte le riportate considerazioni, la Cassazione ha definito la causa attraverso la formulazione del seguente principio di diritto: "gli istruttori di nuoto, in quanto esplichino la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi" di cui all’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708 del 16 luglio 1947,  come sostituito dal DPR n.10 del 22 luglio 1986,  indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all’Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescaf.

Quale conseguenza del rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate complessivamente in  4.100,00 €, di cui 4.000,00 € per compenso, oltre accessori come per legge.

Valerio Pollastrini

 
1)      - di cui all’art.3, comma 1, n.21, del D.Lgs. n.708/1947 e successive modifiche;
2)      - cfr, Cass., Sentenza n.17301/2002; Cass., Sentenza n.15917/2004;
3)      - numero aggiunto dalla Legge n.2388/52, dapprima sostituito dall'articolo unico del DPR del 1° agosto 1983 e, successivamente, sostituito dal DPR n.1006/1986 del  22 luglio 1986;
4)      - cfr, Cass., Sentenza n.17301/2002, cit.; Cass., Sentenza n.17509/2005;

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