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martedì 18 novembre 2014

Diniego del permesso di soggiorno

E’ illegittimo il rigetto della richiesta di  rinnovo del permesso di soggiorno, opposto allo straniero condannato il Italia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza un preventiva valutazione della sua “pericolosità sociale”. E’ quanto disposto dal Consiglio di Stato nella sentenza n.5647 del 17 novembre 2014.

Nel caso di specie, un cittadino tunisino, presente in Italia regolarmente dal 2003, in data 14 maggio 2009 aveva richiesto  alla Questura di Verona il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La Questura, tuttavia, con provvedimento del 15 febbraio 2012, aveva rifiutato l’istanza predetta,  in quanto, l’8 marzo 2010, il richiedente risultava destinatario di sentenza irrevocabile di condanna ad otto mesi di reclusione e 2.000,00 € di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Detto provvedimento di diniego era stato impugnato dallo straniero dinnanzi al  TAR per il Veneto, che, però, ne aveva respinto la domanda.

Nel ricorrere al Consiglio di Stato, il cittadino tunisino aveva lamentato come per la condanna posta a fondamento del rigetto della domanda avesse ottenuto la sospensione condizionale della pena.

Secondo il ricorrente, inoltre,  il reato oggetto della predetta condanna concernerebbe una quantità modesta di sostanze stupefacenti.

Infine, sempre a detta del ricorrente, il TAR avrebbe tratto il  proprio convincimento, senza considerare  le sue situazioni lavorativa e familiare, la condotta tenuta nei due anni successivi alla citata condanna, la precedente incensuratezza, nonché l’assenza di rapporti con il Paese d’origine.

Investito della questione, il Consiglio di Stato ha ricordato nella premessa che, nella specie, il diniego dell’istanza era  stato opposto (1) nella considerazione che "la regolarità (...) è stata utilizzata dal richiedente non tanto per inserirsi socialmente e per consolidare un proprio nucleo familiare, bensì per porre in essere un’attività criminosa parallela a quella lecita" di "oggettiva gravità", ribandendosi che "lo straniero nonostante avesse da tempo un titolo di soggiorno ha preferito porre in essere un’attività criminosa parallela a quella lecita, che, seppur riferita ad un unico fatto, quale per l’appunto in materia di stupefacenti, per la sua gravità appare sufficiente a sostenere la valutazione di pericolosità sociale ritenendo ampiamente superiore la tutela dell’interesse pubblico affinché non permangano sul territorio nazionale soggetti condannati, rispetto alla durata del loro soggiorno nel territorio nazionale".

Tale motivazione è, in realtà, solo apparente e tautologica, poiché reintroduce l’automaticità del diniego a fronte di una condanna per una determinata tipologia di reati, a prescindere da ogni ulteriore valutazione imposta dalla normativa applicata.

Ed infatti l’art.9 del D.Lgs. n.286/1998, nel disporre al quarto comma che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato a "stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato", richiede che nella valutazione di pericolosità sociale "si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall’articolo 1 della Legge n.1423 del 27 dicembre 1956", di "eventuali condanne ... per reati i previsti" dagli artt.380 cod proc. pen. e, se non colposi, 381 dello stesso codice, nonché, ai fini del diniego, si tiene conto "altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Tornando al caso di specie, il Collegio ha osservato che  il giudizio di pericolosità era stato effettuato in base al solo titolo dell’unica condanna e, quindi, astrattamente e senza considerarne il contesto, ovverosia l’applicazione della pena su richiesta, il "riconoscimento della lieve entità" del reato, la "prognosi che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, attesa la sua incensuratezza, l’assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di polizia", il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta tenuta dall’istante in tale periodo (2).

Inoltre, l’impugnata sentenza non aveva preso in considerazione, oltre la durata del soggiorno, la situazione sociale, familiare e lavorativa dell’interessato, paradossalmente assunta quale elemento a carico del medesimo, piuttosto che in senso favorevole.

Sul punto, il Collegio ha poi ricordato che, anche in tema di ordinario permesso di soggiorno, a termine del più rigido art.5, comma 5, (3),  l’Amministrazione deve tener conto di quelle peculiari circostanze che nel sistema della normativa in materia introducono un temperamento, trasformando da vincolato in discrezionale il diniego del permesso pur in presenza di presupposti che, in linea generale, sarebbero tassativamente ostativi, quali i "sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" e, nel caso dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o, comunque, che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ovvero del familiare ricongiunto, prescrive la valutazione "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Per tutte le richiamate considerazioni, il Consiglio di Stato, in conclusione, ha accolto l’appello proposto dallo straniero.

Valerio Pollastrini

 
1)      - in ritenuta applicazione degli artt.4, commi 3 e 5, 5, e 9, commi 4 e 9, del D.Lgs. n.286/1998, degli artt.3, comma 3, e 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n.394/1999 e dell’art.1, comma 3, della Legge n.1423/1956;
2)      – significativo, in proposito, è che, come risulta in atti, con istanza datata 5 marzo 2014 il ricorrente aveva chiesto la riabilitazione;
3)      - come innovato dal D.Lgs. n.5 dell’8 gennaio 2007 e letto alla luce della sentenza n.202 del 18 luglio 2013 della Corte Costituzionale;

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