Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Cagliari aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Azienda Trasporti
Pubblici avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro intercorso con dipendente e, riformando tale
decisione, aveva rigettato la domanda del lavoratore volta alla conversione a
tempo indeterminato dei contratti a termine dichiarati nulli.
La
Corte del merito, in particolare, aveva ritenuto ancora operante nei confronti
degli Enti Territoriali, delle rispettive aziende e dei consorzi (1), il divieto di
conversione dei rapporti a termine nulli.
Ciò
nonostante, il giudice dell’appello, aveva accolto la domanda di risarcimento
del danno in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con
riferimento alle finalità dell’accordo quadro di protezione dei lavoratori
dalla instabilità dell’impiego.
Avverso
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo
che la A.T.P., in quanto Ente Pubblico Economico, non fosse obbligata per legge
ad effettuare l’assunzione del personale
mediante concorso pubblico e, pertanto, aveva censurato l’impugnata
sentenza nella parte in cui aveva negato la conversione del contratto,
dichiarato nullo nel termine, in contratto a tempo indeterminato.
Secondo
la tesi del ricorrente, in sostanza, in caso di accertata nullità del termine di
un rapporto di lavoro, un Ente Pubblico Economico sarebbe soggetto, sul piano sanzionatorio, all’obbligo
di conversione del contratto disposto dal D.Lgs. n.368/2001.
Investita
della questione, la Cassazione ha ribadito che, in ragione del divieto posto
dall’art.36, secondo comma, del D.Lgs. n.165/2001, ai rapporti in esame, in
caso di acclarata nullità del termine apposto al contratto, non può essere
applicata la conversione a tempo indeterminato.
Secondo
la consolidata giurisprudenza di legittimità (2), infatti, la disciplina generale
che regola l'assunzione del personale a termine da parte di Province, Comuni, Consorzi
e rispettive aziende è dettata dall’art.5, commi 15 e 17, del D.L. n.702/1978 (3) che, in
particolare, stabilisce che l'assunzione di personale straordinario da parte
dei predetti Enti possa avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un
periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare): con risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro al compimento del periodo e nullità, pure di
diritto, dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio
adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo.
La
giurisprudenza richiamata, inoltre, precisa che la disciplina in vigore, a norma
dell'art.8 del D.L. n.153/1980 (4), regola in
modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli
Enti suindicati (pubbliche amministrazioni o imprenditori pubblici), così
escludendo che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi siano soggette
alla disciplina privatistica della Legge n.230/1962: con la conseguenza, in particolare,
della insuscettibilità di conversione delle assunzioni temporanee in rapporti a
tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova
pubblica selettiva, salva, peraltro, l'applicabilità dell'art.2126 c.c. sulle
prestazioni di fatto eseguite in violazione di legge.
A
questo riguardo, gli ermellini hanno ricordato che il divieto di conversione in
oggetto risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di
superiori interessi pubblici generali, per la concorrenza delle esigenze di
risanamento della finanza locale e del principio di imparzialità, stante
l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso.
In
conclusione, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore ha
precisato che alle aziende di trasporti pubblici, quand’anche il loro statuto
preveda la possibilità di assumere personale con una modulazione del rapporto
di lavoro di natura privatistica, deve essere applicata la disciplina generale
dettata dall’art.5, commi 15 e 17, del D.L.
n.702/1978, con esclusione della conversione dei rapporti da tempo determinato
a tempo indeterminato.
Dalla
accertata nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea in
violazione dei limiti di tale legge, pertanto, discende unicamente
l’applicazione dei principi di diritto comune in tema di responsabilità da
inadempimento, che attribuiscono al lavoratore il diritto al risarcimento del
danno.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui all’art.5 del D.L. n.702/1978, convertito nella Legge n.3/1979, e
all’art.8 del D.L. n.153/1980, convertito nella Legge n.299/1980;
2)
-
Cass., Sentenza n.6699 del 2 maggio 2003; Cass., Sentenza n.13528 del 16
settembre 2002; Cass., Sentenza n.14262 del 17 dicembre 1999; Cass., Sentenza
n.6566 del 3 dicembre 1988; Cass., Sentenza n.3724 del 1° giugno 1988; Cass.,
Sentenza n.2059 del 26 febbraio 1988; Cass., Sentenza n.696 del 2 febbraio
1985;
3)
- convertito, con modifiche, nella Legge
n.3/1979;
4)
-
convertito nella Legge n.299/1980;
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