Nel
caso di specie, i genitori di un lavoratore deceduto in un incidente stradale
avvenuto mentre si recava in azienda, avevano richiesto all’Inail la rendita per il mancato contributo
economico precedentemente fornito dal figlio per il loro mantenimento.
Il
giudice del merito, dopo aver accertato che l’incidente in cui era rimasto
vittima il dipendente rientrava nella fattispecie del c.d. “infortunio in
itinere”, aveva, tuttavia, respinto la richiesta dei ricorrenti.
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato che, secondo l'art.85 del D.P.R. n.1124/1965
(1) il requisito
della vivenza a carico, indispensabile ai fini del riconoscimento della rendita
in commento, risulta configurato qualora “gli
ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al
mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”.
Gli
ermellini hanno quindi precisato che, dalla corretta interpretazione della norma citata, “la vivenza a carico” risulta
configurata unicamente al concomitante verificarsi dei seguenti due elementi:
-
il
concorso efficiente del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti
attraverso aiuti economici che, “per la
loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale,
di sostentamento”;
-
la mancanza, per gli ascendenti, di
sufficienti mezzi di sussistenza.
Tuttavia,
occorre aggiungere che il legislatore non ha delineato con precisione i limiti
della “sufficienza”, riservando, di fatto, al giudice l'onere di effettuarne un
valutazione in base al singolo caso.
In
sostanza, per la sussistenza del diritto alla rendita, il necessario requisito
della dipendenza economica assume una rilevanza diretta nei confronti del
lavoratore defunto, al punto che, a tal fine, non può essere attribuito un valore
sufficiente alla dimostrazione della sola circostanza della convivenza dei superstiti con l'assicurato o il
parziale loro mantenimento da questi ottenuto.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Testo Unico sulle Assicurazioni Malattie Professionali nell'Industria;
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