Con
distinti ricorsi, alcune ex dipendenti, in qualità di operaie presso un’impresa
ceduta nel giugno 2008 ad altra titolare
con trasferimento d'azienda, avevano proposto appello avverso le sentenze che
avevano accolto l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in loro favore ed
avanzati dal primo datore di lavoro, al quale era stato intimato il pagamento
del TFR maturato presso di esso.
Il
giudice del primo grado, infatti, aveva escluso la solidarietà per i crediti
relativi al TFR, atteso che questo emolumento era maturato, entrando nel
patrimonio delle lavoratrici, solo successivamente al trasferimento di azienda
ed in occasione della risoluzione del loro rapporto, avvenuta per dimissioni
nel luglio 2008.
Nell'atto
di impugnazione le lavoratrici avevano lamentato l'erroneità delle decisioni
che non avevano seguito il più recente orientamento della Suprema Corte,
secondo cui il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del
cessionario per la quota maturata nel periodo di rapporto precedente,
riportandosi al più recente orientamento della Cassazione che, in fattispecie
analoghe, aveva ritenuto sussistere tale solidarietà (1) .
Di
contro, la società convenuta aveva eccepito che, in simili casi, la solidarietà
non potrebbe trovare applicazione perché il fatto costitutivo della maturazione
del credito sarebbe la risoluzione del rapporto, credito che, pertanto,
sorgerebbe solo quando il rapporto si estingue.
Investita
della questione, la Corte milanese ha ritenuti gli appelli fondati.
Nella
premessa, la Corte del merito ha osservato che il trasferimento di azienda
avvenuto nel maggio 2008 non risultava oggetto di contestazione tra le parti,
così come il passaggio delle appellanti alle dipendenze della nuova
azienda sino alla cessazione del
rapporto nel 2009.
Parimenti,
dagli atti non risultava provato che la cessionaria avesse versato alle
lavoratrici il pagamento del TFR loro dovuto sino al maggio 2008.
Sul
punto, il Tribunale di primo aveva seguito l'orientamento della Cassazione,
precedente a quello cui avevano fatto riferimento le appellanti, che riteneva unico debitore il cessionario, in
ragione della maturazione del TFR solo all'atto della risoluzione del rapporto
di lavoro, pacificamente verificatasi dopo la cessione.
Tuttavia,
il giudice dell’appello ha ritenuto di adeguarsi all'orientamento più recente
della Cassazione, espresso con la sentenza n.19291/2011 e divenuto, nel
frattempo, maggioritario (2), secondo il
quale, essendo il TFR una retribuzione differita, in caso di cessione di
azienda soggetta al regime di cui all'art.2112 c.c., il datore di lavoro
cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratori dipendenti che hanno
proseguito il rapporto di lavoro con l’impresa cessionaria, per la parte di
credito TFR maturato sino all'atto del trasferimento.
In
sostanza, l’orientamento predetto trae
le proprie basi dal fatto che il meccanismo dell'accantonamento "permette di ravvisare diritti soggettivi del
lavoratore anche nel corso del rapporto, tutelati sia con l'azione di mero
accertamento, sia con azione di condanna alle anticipazioni previste dall'art.2110
c.c., maturando il TFR anno per anno, da alcuni configurata appunto come quota
differita della retribuzione, con carattere di corrispettività tra prestazione
lavorativa e controprestazione dovuta dal datore di lavoro che della stessa
abbia beneficiato, sicché quest'ultimo anche in ragione di tale nesso di
sinallagmaticità , non può non essere il primo soggetto obbligato a
corrispondere la quota di retribuzione".
In
proposito, la Suprema Corte aveva precisato, altresì, che il diritto al Tfr matura in ragione
dell'esecuzione della prestazione, solo diventando esigibile, all'atto della
risoluzione del rapporto.
Conseguentemente,
il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto , successivo al
trasferimento stesso, per la quota maturata dal dipendente nel periodo di
lavoro reso alle sue dipendenze.
Il
mancato pagamento di tale parte di TFR da parte del cessionario, che all'atto
della cessione ha ottenuto le relative somme dal cedente, non libera la
debitrice nei confronti delle lavoratrici creditrici, in virtù del principio di
solidarietà di cui all'art.2112 c.c.
Per
tutte le richiamate considerazioni, la Corte di Appello ha dichiarato che le
sentenze impugnate devono essere
riformate, con conferma dei decreti ingiuntivi indicati in dispositivo.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.19291/2011;
2)
-
Cass., Sentenza n.11479/2013; Cass.,
Sentenza n.20837/2013;
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