Con
la modifica in commento, in sostanza, verrà eliminata la reintegrazione per
motivi economici. In questi casi, infatti, i lavoratori avranno diritto ad un
indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.
La
c.d. “tutela reale”, pertanto, sarà limitata alle seguenti ipotesi di recesso:
-
licenziamenti
nulli: come, ad esempio, quello intimato
al genitore entro un anno di vita del neonato;
-
licenziamenti
discriminatori: come, ad esempio, nel caso in cui, attraverso il recesso, si miri a colpire il dipendente
per il suo credo religioso o l’appartenenza ad un sindacato;
-
specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
La
nuova norma, infine, dovrà disporre nuovi termini certi per l’impugnazione del
licenziamento.
Si
riporta il testo integrale dell’emendamento approvato in Senato:
Al
comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: “ escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto
alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l’impugnazione del licenziamento”.
Valerio
Pollastrini
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