Nel
caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione degli articoli 48, primo comma, lettera a), TFUE e 49 TFUE,
nonché degli articoli 12, paragrafi 1 e 2, 46, paragrafi 1 e 2, e 94, paragrafo
2, del Regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n.118/97 del
Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n.1992/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (in prosieguo: il
“Regolamento n.1408/71”).
Detta
domanda è scaturita dalla controversia tra la sig.ra Somova ed il Direttore Generale del Servizio “Sicurezza
sociale” di Sofia, il Glaven direktor na Stolichno upravlenie “Sotsialno
osiguryavane” (in prosieguo: il “SUSO”), in merito alla decisione con la quale
quest’ultimo ha disposto la ripetizione
delle somme corrisposte a titolo di pensione individuale di vecchiaia, oltre
agli interessi, in base al rilievo che il diritto alla pensione sarebbe stato
concesso in violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del Codice delle
Assicurazioni Sociali, il Kodeks za sotsialnoto osiguryavane (in prosieguo: il
“KSO”).
Il quadro
normativo di riferimento
La normativa
dell’Unione Europea
Il
Regolamento n.1408/71, in vigore all’epoca dei fatti del procedimento
principale, è stato abrogato dal Regolamento (CE) n.883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale.
L’articolo
12 del Regolamento n.1408/71, intitolato “Divieto di cumulo delle prestazioni”,
prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
“1. Il presente regolamento non può
conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della
stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità,
vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle
istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo
43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell’articolo 60,
paragrafo 1, lettera b).
2. Se non è
diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di
sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro
in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale
o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche
se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro
Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro”.
L’articolo
44 del Regolamento medesimo, rubricato “Disposizioni generali concernenti la
liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è
stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri”, così recitava ai
paragrafi 1 e 2:
“1. I diritti a prestazioni di un lavoratore
subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più
Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle
disposizioni del presente capitolo.
2. Fatto salvo
l’articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a
tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato
soggetto, non appena l’interessato abbia presentato una domanda di
liquidazione. Si deroga a tale norma se l’interessato chiede espressamente di
soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo
la legislazione di uno o più Stati membri”.
Il
successivo articolo 45, intitolato “Presa in considerazione dei periodi di
assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il
lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione,
del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni”, al paragrafo 1 così
disponeva:
«Se la legislazione di uno Stato membro
subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle
prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi dei
paragrafi 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza,
l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura
necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un
regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro
Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa
tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la
legislazione che essa applica”.
Il
successivo articolo 46, rubricato “Liquidazione delle prestazioni”, prevedeva,
ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
“1. Qualora le condizioni richieste dalla
legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano
soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 né l’articolo 40,
paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo delle
prestazioni che sarebbe dovuto:
i)
da un lato, a
norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii)
dall’altro, in applicazione del paragrafo 2;
b) l’istituzione competente può tuttavia non procedere
al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico
o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a),
punto i), prescindendo dalle differenze dovute all’arrotondamento delle cifre,
purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di
cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, o se la
legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all’articolo 46 quater,
a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di
natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di
assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la
durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa
legislazione per poter usufruire di una prestazione completa.
L’allegato IV,
parte C, indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due
calcoli porterebbero a tale risultato.
2. Se le
condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto
alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo
45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
(...)”.
L’articolo
84 bis del Regolamento medesimo, intitolato “Rapporti tra le istituzioni e le
persone cui si applica il presente regolamento”, così recitava:
“1. Le istituzioni e le persone cui si
applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di
cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.
Le istituzioni,
secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande
entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate
qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal
presente regolamento.
Le persone
interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello
Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella
loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle
prestazioni previste dal presente regolamento.
2. La mancata
osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può
formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale.
Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a
situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non
devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.
3. In caso di
difficoltà d’interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da
incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l’istituzione dello
Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve
contattare l’istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri
interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le
autorità interessate possono adire la commissione amministrativa”.
Il
successivo articolo 94, relativo alle disposizioni transitorie per i lavoratori
dipendenti, al paragrafo 2 prevedeva quanto segue:
“Ogni periodo di assicurazione e,
eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la
legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di
applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro
interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la
determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del
presente regolamento”.
L’allegato
IV, parte C, del Regolamento n.1408/71 era intitolato “Casi previsti
all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, in cui si può
rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all’articolo 46,
paragrafo 2, del regolamento”. Alla lettera B) “Bulgaria” erano indicate:
“Tutte le richieste di pensioni per periodi
assicurativi e di pensioni di vecchiaia e di invalidità a motivo di malattia
generale, e di pensioni di reversibilità derivanti dalle summenzionate pensioni”.
L’allegato
VII del Regolamento medesimo, rubricato “Casi in cui una persona è soggetta
simultaneamente alla legislazione di due Stati membri”, al punto 2 così
recitava:
“Esercizio di un’attività autonoma in Bulgaria
e di un’attività subordinata in un altro Stato membro”.
La normativa
bulgara
L’articolo
4, paragrafo 3, del KSO, così dispone:
“Sono obbligatoriamente assicurate per
l’invalidità per malattia, per la vecchiaia e la morte:
(...)
5. le persone
che svolgono un’attività lavorativa senza essere lavoratori dipendenti e che
percepiscono una retribuzione mensile superiore o pari a un salario minimo, al
netto delle spese riconosciute dalla normativa, in assenza di altro tipo di
copertura assicurativa per il mese corrispondente.
6. le persone
che svolgono un’attività lavorativa senza essere lavoratori dipendenti e che
dispongono di altro tipo di copertura assicurativa per il mese corrispondente,
indipendentemente dall’importo della retribuzione.
(...)”.
Con
sentenza del 29 giugno 2000, n.5, la Corte Costituzionale bulgara (1) dichiarava
contrario alla Costituzione l’obbligo, posto a carico dei pensionati svolgenti
attività lavorativa in qualità di lavoratori autonomi, di assicurazione e di
contribuzione. Detti pensionati lavoratori autonomi possono tuttavia
assicurarsi volontariamente per i tre rischi elencati all’articolo 4, paragrafo
3, del KSO.
Nel
testo applicabile ai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 27
dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2011, l’articolo 94 del KSO, rubricato “Data di
concessione della pensione”, al paragrafo 1 disponeva quanto segue:
“Le pensioni sono concesse a decorrere dalla
data di maturazione del diritto e, per quanto concerne le pensioni di vecchiaia,
a decorrere dal termine dell’assicurazione, se la domanda è stata depositata,
unitamente ai documenti richiesti, entro sei mesi dalla maturazione del diritto
o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione. Se i documenti sono
depositati dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla maturazione del
diritto o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione, le pensioni sono
concesse a decorrere dalla data di deposito dei documenti”.
L’obbligo
di porre termine all’assicurazione, imposto dall’articolo 94 del KSO, ai fini
del sorgere del diritto alla pensione è stato abrogato, per quanto attiene ai
lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’articolo
114 del KSO, intitolato “Recupero di somme indebitamente percepite”, al
paragrafo 1 così dispone:
“Le somme indebitamente percepite a titolo di
prestazioni assicurative sono ripetute, unitamente agli interessi, presso il
beneficiario (...)”.
L’articolo
9, paragrafi 3 e 5, delle disposizioni transitorie finali del KSO così dispone:
“3. Nel periodo di assicurazione in vista di
un pensionamento, è altresì computato il periodo in cui gli interessati avevano
raggiunto l’età considerata all’articolo 68, primo e secondo comma, ma durante
il quale mancavano cinque anni di contributi prima della maturazione del
diritto alla pensione e nel corso del quale sono stati pagati contributi
assicurativi calcolati sulla base del reddito minimo garantito ai lavoratori
autonomi, determinato ai sensi della legge di finanziamento dell’assicurazione
statale obbligatoria il giorno del pagamento di tali contributi, qualora detto
periodo non sia stato computato come periodo di assicurazione sulla base di
un’altra disposizione del presente codice.
(...)
5. Relativamente
a un periodo di assicurazione maturato in forza del terzo comma, il diritto
alla pensione sorge il giorno del pagamento dei contributi sociali o il giorno
della convalida del piano di rateizzazione di tali contributi”.
La controversia
principale
In
data 18 gennaio 2007, la sig.ra Somova, dichiarando
di aver svolto attività lavorativa in Bulgaria dal 18 gennaio 1957 al 31 maggio
1996 e di non essere più assicurata a decorrere dal 4 giugno 1996, aveva
avanzato richiesta della pensione di vecchiaia.
Detta
domanda, però, era stata respinta con decisione del 6 febbraio 2007, motivata
sul rilievo che la sig.ra Somova, avendo versato
contributi assicurativi in Bulgaria per un periodo assicurativo di durata
complessiva pari a 33 anni, 11 mesi e 17 giorni, non era in possesso dei
requisiti di età e di anzianità richiesti dalla legge bulgara.
Il
22 giugno 2007, la sig.ra Somova aveva chiesto la liquidazione dei propri
diritti alla pensione di vecchiaia sulla base dell’articolo 9 delle
disposizioni transitorie e finali del KSO, nel testo allora vigente.
In
base all’articolo predetto, la liquidazione risultava subordinata al versamento
dei contributi corrispondenti ad un periodo assicurativo residuo mancante di
due anni, sei mesi e diciassette giorni.
Con
decisione del 5 luglio 2007, in accoglimento di una richiesta della sig.ra Somova, alla stessa era stato concesso un piano di rateizzazione per il pagamento dei
contributi mancanti.
Nella
stessa data, la figlia della sig.ra Somova, in qualità di mandataria della stessa, aveva certificato per
iscritto che, successivamente al 4 giugno 1996, la madre non aveva svolto
attività lavorativa e che, pertanto, non era stata più assicurata.
Con
decisione dell’11 luglio 2007, veniva concessa alla sig.ra Somova la pensione
di vecchiaia minima con decorrenza 5 luglio 2007. Successivamente, inoltre,
detta pensione era stata più volte
rivalutata.
Il
20 settembre 2011, a seguito di domanda di pensione di vecchiaia presentata nel
2011 presso l’Ente Austriaco di Previdenza Sociale competente, il SUSO, la sig.ra
Somova aveva ricevuto i moduli E 001/AT e E 205/AT, dai quali risultava che la
donna era stata affiliata, per i periodi compresi dall’ottobre 1995 al dicembre
del 2000 e dal gennaio del 2001 al luglio del 2011, al regime di previdenza sociale
dei lavoratori autonomi previsto dalla legge federale austriaca di sicurezza
sociale.
Durante
i periodi suddetti, infatti, la sig.ra Somova aveva svolto in Austria
l’attività di agricoltore.
Da
tale circostanza, il SUSO aveva dedotto che, al 5 luglio 2007, data di
concessione della pensione di vecchiaia, la sig.ra Somova non aveva cessato di
versare contributi previdenziali e, pertanto, l’Ente aveva annullato la decisione di
concessione della pensione di vecchiaia e le decisioni di rivalutazione del
relativo importo ed, inoltre, aveva disposto la ripetizione, oltre agli
interessi, delle somme corrisposte.
Il
successivo 2 dicembre 2011, il SUSO aveva respinto il ricorso della sig.ra
Somova avverso le decisioni predette.
L’Organo
rigettante, in particolare, aveva osservato che il certificato del 5 luglio 2007,
rilasciato dalla mandataria della sig.ra Somova, non riguardasse unicamente
l’interruzione dell’assicurazione sociale della stessa in Bulgaria, considerato
che, a norma dell’articolo 84 bis del Regolamento n.1408/71, la donna era
tenuta ad informare l’ente di previdenza sociale bulgara in merito alla sua
affiliazione in un altro Stato membro.
Il
SUSO, inoltre, aveva aggiunto che, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e
45 del Regolamento medesimo, si sarebbe dovuto tener conto, dei periodi
assicurativi compiuti dalla sig.ra Somova in Austria senza, tuttavia, applicare
l’articolo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO.
Secondo
la sig.ra Somova, però, la sua
affiliazione in Austria al momento della domanda di pensione presentata in
Bulgaria non era una condizione pertinente, trattandosi di un’affiliazione ad
un regime di previdenza sociale di un altro Stato membro.
Le questioni
pregiudiziali
Investito
della questione, l’Administrativen sad Sofia-grad aveva deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le
seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se, alla luce delle circostanze del
procedimento principale, l’articolo 48, primo comma, TFUE e l’articolo 49 TFUE
debbano essere interpretati nel senso che autorizzino una disposizione
nazionale come quella oggetto del procedimento principale, vale a dire
l’articolo 94, primo comma, del KSO, relativo alla necessità dell’interruzione
dell’assicurazione quale presupposto per la concessione di una pensione di
vecchiaia a un cittadino di uno Stato membro il quale, alla data della domanda
di pensione, eserciti un’attività come lavoratore autonomo in un altro Stato
membro e rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento n.1408/71”.
“2) Se l’articolo 94, paragrafo 2, del
regolamento n. 1408/71, interpretato alla luce dell’articolo 48, primo comma,
lettera a), TFUE, consenta di disapplicare la regola sulla totalizzazione del
periodo assicurativo compiuto in un altro Stato membro prima della data di
applicazione del regolamento da parte dello Stato membro in cui sia stata
presentata la domanda di pensione, di conferire all’assicurato la facoltà di
invocare i periodi da sommare e di valutare se sia opportuno sommarli, quando
il periodo compiuto soltanto secondo il diritto dello Stato in cui sia chiesta
la pensione non sia sufficiente a fondare un diritto alla pensione, se non
mediante il riscatto di contributi sociali.
Se, in presenza delle stesse circostanze,
l’articolo 48, primo comma, lettera a), TFUE consenta la rinuncia all’applicazione
dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 – relativo alla somma
dei periodi assicurativi successivamente alla data della sua applicazione – per
scelta della persona assicurata, qualora tale persona non indichi nella sua
domanda di pensione i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato
membro”.
“3) Se l’articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che non autorizzi il
riconoscimento di un periodo di assicurazione mediante riscatto dei contributi,
quale previsto nel diritto bulgaro dal paragrafo 9, terzo comma, delle
disposizioni transitorie e finali del KSO, qualora, come nella controversia di
cui al procedimento principale, il periodo assicurativo così riconosciuto
coincida con periodi di assicurazione compiuti secondo il diritto di un altro
Stato membro”.
“4) Se l’articolo 12, paragrafo 2, del
regolamento n.1408/71 debba essere interpretato nel senso che consenta allo
Stato membro di interrompere pro futuro il versamento della pensione e di
disporre il recupero di tutti i ratei della pensione di vecchiaia concessa a
uno dei propri cittadini in base al proprio diritto nazionale, qualora le
condizioni contemplate nel regolamento medesimo risultino soddisfatte solo alla
data di concessione della pensione, qualora ciò sia motivato unicamente da
considerazioni relative al diritto nazionale (vale a dire dal fatto che
l’assicurazione non fosse stata interrotta alla data di concessione della
pensione, che fosse stato conteggiato un periodo di assicurazione mediante
riscatto in conformità al diritto nazionale senza che, alla data della
concessione, fossero presi in considerazione periodi di assicurazione compiuti
in un altro Stato membro) e qualora la fissazione di una pensione di importo differente
non risulti motivata.
Se, nell’ipotesi in cui risultasse consentito
il recupero delle pensioni versate, dai principi di equivalenza e di
effettività del diritto dell’Unione derivi che siano altresì dovuti interessi,
laddove il diritto nazionale dello Stato membro non preveda interessi per il
recupero di una pensione concessa sulla base di un trattato internazionale”.
La decisione
della Corte Ue
La
Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto ricevibili le questioni
pregiudiziali.
La
Corte ha ricordato che, con la prima questione pregiudiziale, il giudice del
rinvio aveva chiesto se gli articoli 48 TFUE e 49 TFUE ostino all’articolo 94,
paragrafo 1, del KSO, che subordina la liquidazione del diritto alla pensione
di vecchiaia alla previa condizione dell’interruzione del versamento dei
contributi previdenziali connessi ad un’attività esercitata in un altro Stato
membro.
In
merito alla domanda se una normativa nazionale come quella oggetto del
procedimento principale costituisca una restrizione alla libera circolazione
dei lavoratori, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza in virtù
della quale il Regolamento n.1408/71 non organizza un regime comune di
previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come
solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi.
Di
conseguenza, pertanto, gli Stati membri conservano la competenza a disciplinare i loro sistemi di
previdenza sociale (2).
In
sostanza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla
normativa di ciascuno Stato membro di determinare, segnatamente, le condizioni
cui è subordinato il diritto alle prestazioni (3).
A
ciò si aggiunga che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono
rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del
Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell’Unione di
circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (4).
La
Corte, inoltre, ha ricordato, altresì, che il complesso delle norme del
Trattato relative alla libera circolazione delle persone è finalizzato a
facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di
qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione stessa ed osta ai provvedimenti
che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel
territorio di un altro Stato membro (5).
Di
conseguenza, le disposizioni nazionali che impediscano ad un cittadino di uno
Stato membro di lasciare il Paese di origine per esercitare il suo diritto di
libera circolazione o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono degli ostacoli
frapposti a tale libertà, quand’anche risultino
applicate indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori
interessati (6).
Secondo
la Corte, pertanto, le norme del Trattato relative alla libera circolazione
delle persone ostano a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur
applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad
ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione,
delle libertà fondamentali garantite dallo stesso (7).
Da
ciò discende, pertanto, la competenza del legislatore bulgaro nel fissare,
sulla base del proprio diritto nazionale, i requisiti ai fini della concessione
di una pensione di vecchiaia, sempreché non siano discriminatori, in base alla
cittadinanza dei richiedenti e non impediscano o non dissuadano i soggetti
legittimati ad una pensione di vecchiaia dall’esercizio delle libertà
fondamentali garantite dal Trattato.
Dal
momento che l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO risulta applicabile
indistintamente a tutti i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa in
Bulgaria, detta norma costituisce una
discriminazione in base alla nazionalità dei lavoratori interessati.
Per
quanto attiene ad un eventuale ostacolo alle libertà fondamentali, invece, la
Corte ha ricordato che tale disposizione,
ai fini della liquidazione dei diritti
alla pensione di vecchiaia, impone un’interruzione formale del versamento dei
contributi che si traduce in una cessazione dell’attività lavorativa.
A
tale proposito, il governo bulgaro aveva confermato che, secondo la normativa
interna, anche un’interruzione di un
giorno è sufficiente per soddisfare il requisito suddetto e che, in tal caso,
l’assicurato non viene privato del diritto di svolgere l’attività lavorativa
successivamente alla liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia, potendo,
così, cumulare la pensione con un’attività lavorativa retribuita.
Un’interruzione
di tal genere del versamento di contributi, infatti, così come può risultare
agevole per un lavoratore che eserciti la propria attività in Bulgaria, di
contro, può risultare difficile, se non impossibile, per un lavoratore che si
avvalga della libertà di circolazione o della libertà di stabilimento
esercitando un’attività professionale, come lavoratore dipendente o autonomo,
in un altro Stato membro.
In
particolare, gli oneri amministrativi eventualmente conseguenti a tale
interruzione in un altro Stato membro potrebbero spingere o, anzi, costringere
un lavoratore collocato in una situazione analoga a quella della sig.ra Somova
ad interrompere l’attività lavorativa per un periodo di durata imprevedibile,
più lunga rispetto a quella minima di un giorno richiesta dalla normativa
bulgara, al fine di ottenere la concessione di una pensione di vecchiaia ai
sensi della normativa medesima.
Un’interruzione
di tal genere, dunque, potrebbe compromettere il proseguimento, da parte di un
lavoratore autonomo, della propria attività lavorativa, rendendo precaria la
sua situazione professionale, atteso che, a seguito di tale interruzione, non
avrebbe alcuna garanzia di poter proseguire l’attività o di trovarne un’altra.
Parimenti,
inoltre, la stessa interruzione potrebbe produrre, successivamente alla ripresa
dell’attività da parte del lavoratore, conseguenze negative sulla retribuzione,
sullo sviluppo della carriera e sull’avanzamento del lavoratore, quali, ad
esempio, la perdita del diritto alle ferie retribuite, un inquadramento più
basso o un’anzianità inferiore.
Di
conseguenza, una disposizione nazionale,
quale l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, è tale da impedire o dissuadere
coloro che beneficino di una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa
bulgara dall’esercizio di un’attività lavorativa in un altro Stato membro e costituisce,
pertanto, un ostacolo alla libera circolazione e, segnatamente, alla libertà di
stabilimento prevista dall’articolo 49 TFUE.
Ciò
detto, la Corte ha precisato che una misura che ostacoli la libera circolazione
dei lavoratori può essere ammessa solo nel caso in cui persegua uno scopo
legittimo, compatibile con il Trattato, e sia giustificata da motivi imperativi
di interesse generale.
In
simili casi, tuttavia, è necessario che
l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento
dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (8).
Occorre
quindi rilevare che il governo bulgaro aveva confermato che un assicurato
conserva il diritto di esercitare un’attività lavorativa successivamente alla
liquidazione dei propri diritti alla pensione di vecchiaia e può cumulare la
pensione di vecchiaia stessa con un’attività lavorativa retribuita. Ciò palesa,
quindi, che non sussiste alcun nesso necessario e diretto tra la corresponsione
della pensione in base alla normativa bulgara e la cessazione di un’attività
lavorativa retribuita.
Il
governo bulgaro aveva precisato, altresì, che l’obiettivo dell’esigenza puramente
formale dell’interruzione di un’attività risulta sconosciuto, se non
inesistente, aggiungendo che tale esigenza è illogica e priva di interesse e
che, inoltre, la disposizione da cui risulta è stata abrogata per i lavoratori
autonomi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che l’opportunità di analoga
abrogazione per i lavoratori dipendenti costituisce attualmente oggetto di
esame del legislatore interno.
Di
conseguenza, la Corte ha rilevato che l’esigenza de qua non risulta giustificata da un obiettivo di interesse
generale la cui realizzazione essa sia volta a garantire.
Alla
luce di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, la Corte ha risposto alla
prima questione nel senso che l’articolo 49 TFUE osta alla normativa di uno
Stato membro, quale l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, ai sensi della quale
la liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia è soggetta alla previa
condizione dell’interruzione del versamento dei contributi di previdenza
sociale inerenti ad un’attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro.
Risolta
la prima questione, la Corte si è poi soffermato sulla seconda, con la quale il
giudice del rinvio aveva chiesto se gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94,
paragrafo 2, del Regolamento n.1408/71 debbano essere interpretati nel senso
che possiedono natura imperativa, ovvero nel senso che attribuiscono agli assicurati
della previdenza sociale la facoltà di optare affinché non vengano presi in
considerazione, ai fini della determinazione dei diritti sorti in uno Stato
membro, i periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro prima della
data di applicazione del regolamento medesimo nel primo Stato membro.
Sul
punto, la Corte ha ricordato come l’articolo 94, paragrafo 2, del Regolamento
n.1408/71 preveda che ogni periodo di assicurazione nonché, eventualmente, ogni
periodo di occupazione o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno
Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o prima della data di applicazione del Regolamento
stesso nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso,
venga preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti
acquisiti in conformità delle disposizioni del Regolamento medesimo.
La
natura imperativa di tale disposizione, infatti, emerge chiaramente dal suo
tenore non equivoco e, segnatamente, dall’impiego della locuzione “è preso in considerazione” nel testo
francese.
Parimenti,
tale conclusione emerge, altresì, dalle altre versioni linguistiche del
Regolamento n.1408/71.
Del
resto, è la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ad
avvalorare tale interpretazione letterale dell’articolo 94, paragrafo 2, del Regolamento,
dalla quale, infatti, risulta che le disposizioni del Regolamento de quo che determinano la legislazione
applicabile costituiscono un sistema di norme di conflitto, la cui completezza
ha l’effetto di privare i legislatori nazionali del potere di determinare la
portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale in
materia, ratione personae e ratione loci (9).
Atteso
che le norme di conflitto previste dal Regolamento n.1408/71 si impongono,
dunque, imperativamente agli Stati membri, a maggior ragione non può ammettersi
che gli assicurati ricompresi nell’ambito di applicazione di dette norme
possano osteggiarne gli effetti disponendo della scelta di sottrarsi ad esse.
L’applicazione
del sistema di norme di conflitto introdotto dal regolamento de quo, infatti, dipende solo dalla
situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato (10).
Proprio
in tale contesto, la Corte ha già avuto modo di affermare, riguardo ai
lavoratori migranti, che né il Trattato FUE, segnatamente il suo articolo 45,
né il Regolamento n.1408/71, offrono a detti lavoratori la scelta di rinunciare
anticipatamente al meccanismo realizzato, in particolare dall’articolo 28,
paragrafo 1, del Regolamento medesimo (11).
A
ciò va aggiunto che il Regolamento n.1408/71, laddove offre agli assicurati
della previdenza sociale ricompresi nella sua sfera di applicazione il diritto
di scelta della normativa applicabile, lo prevede esplicitamente (12).
L’articolo
94, paragrafo 2, del menzionato Regolamento, pertanto, riveste un carattere
imperativo e, dunque, né gli Stati
membri, né le autorità competenti, né gli assicurati sociali ricompresi nella sua
sfera di applicazione hanno la possibilità di derogarvi.
Parimenti,
anche gli articoli 45 e 46, paragrafo 2, del
Regolamento predetto rivestono
carattere imperativo, non offrendo alcun diritto di scelta ad un assicurato ricompreso
nella sfera di tali disposizioni (13).
Conseguentemente,
l’assicurato non può rinunciare alla loro applicazione omettendo di dichiarare,
nella propria domanda di liquidazione dei propri diritti alla pensione di
vecchiaia ai sensi della normativa di uno Stato membro, i periodi di
assicurazione compiuti in un altro Stato membro.
Tale
rilievo è avvalorato dall’articolo 84 bis, paragrafo 1, del Regolamento n.1408/71,
secondo cui le istituzioni e le persone ricomprese nella sfera di detto
regolamento sono tenute ad un mutuo obbligo di informazione e di cooperazione
per garantire la corretta applicazione del regolamento stesso. A tal riguardo,
le persone interessate sono tenute ad informare nei tempi più brevi possibili
le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a
qualsiasi mutamento nella loro situazione personale o familiare che incida sul
loro diritto alle prestazioni previste dal regolamento medesimo.
Ne
consegue che il richiedente di una prestazione di previdenza sociale non ha il
diritto di presentare un resoconto frammentario del proprio percorso
professionale e dei periodi di assicurazione al fine di procurarsi un vantaggio
economico.
Da
ciò discende che il carattere imperativo
degli articoli 45 e 46, paragrafo 2, del Regolamento n.1408/71 non consente
all’assicurato di sfuggire all’applicazione, da parte dell’istituzione
competente dello Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di
pensione di vecchiaia, delle regole di cumulo della totalità dei periodi di
assicurazione e del calcolo dell’importo effettivo di tale prestazione, al pro rata, rispetto alla durata dei
periodi di assicurazione compiuti, anteriormente alla data di applicazione di
tale regolamento sul territorio dello Stato membro medesimo o di un altro Stato
membro.
Per
tutte le suesposte considerazioni, dunque, la Corte di Giustizia Europea ha
risposto alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 45,
46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, del Regolamento n.1408/71 devono essere
interpretati nel senso che non attribuiscono agli assicurati della previdenza
sociale la facoltà di optare affinché non vengano presi in considerazione, ai
fini della determinazione dei diritti riconosciuti in uno Stato membro, i
periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro anteriormente alla
data di applicazione del regolamento stesso nel primo Stato membro.
A
questo punto, la Corte ha affrontato la terza questione, con la quale il giudice del rinvio aveva chiesto se l’articolo
12, paragrafo 1, del Regolamento n.1408/71 debba essere interpretato nel senso
che osti ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 9, paragrafo 3, delle
disposizioni transitorie e finali del KSO, nella parte in cui prevede il
riscatto dei periodi assicurativi mancanti in contropartita del versamento dei
contributi, qualora, come nella specie oggetto del procedimento principale, il
periodo così riscattato coincida con periodi assicurativi compiuti in base alla
legislazione di un altro Stato membro.
A
tal riguardo, la Corte ha osservato che dalla risposta alla seconda questione
emerge che gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, di detto Regolamento
presentano carattere imperativo.
Conseguentemente,
ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento
stesso, le competenti autorità bulgare erano tenute a prendere in
considerazione, nella concessione alla sig.ra Somova di una pensione di
vecchiaia in applicazione della legislazione bulgara, i periodi assicurativi
compiuti in Bulgaria e in Austria.
Dagli
atti in possesso della Corte, infatti, risulta che i periodi di assicurazione
compiuti dalla sig.ra Somova in Austria sono sufficienti per compensare il periodo
nel quale la donna non era assicurata rispetto alla legislazione bulgara.
Atteso
che, ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento n.1408/71, il cumulo dei periodi
di assicurazione della sig.ra Somova in Bulgaria ed in Austria era sufficiente
a garantire alla medesima il diritto alla pensione di vecchiaia a norma della
legislazione bulgara, le autorità locali, pertanto, non potevano legittimamente
imporre il riscatto di un periodo assicurativo ex articolo 9, paragrafo 3,
delle disposizioni transitorie e finali del KSO.
Si
tratta, in particolare, di una considerazione dalla quale, a detta della Corte,
non appare necessario fornire una risposta distinta da quella fornita per la terza questione.
La
Corte, infine, ha preso atto della quarta questione pregiudiziale, con la quale
il giudice del rinvio aveva chiesto se,
in una fattispecie analoga a quella oggetto del procedimento principale, l’articolo
12, paragrafo 2, del Regolamento n.1408/71 osti alla normativa di uno Stato
membro che consenta a quest’ultimo di interrompere la corresponsione di una
pensione di vecchiaia e di procedere alla ripetizione di tutti i pagamenti
effettuati.
Il
giudice interno, inoltre, aveva chiesto se, in base ai principi di equivalenza
e di effettività del diritto dell’Unione, la ripetizione debba essere
comprensiva degli interessi qualora la legislazione nazionale non preveda
l’applicazione di interessi nel recupero di una pensione concessa in base ad un
trattato internazionale.
A
tale proposito, la Corte ha precisato che dall’articolo 12, paragrafo 2, di
detto Regolamento emerge che le clausole di riduzione previste dalla
legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre
prestazioni previdenziali o con altri redditi di qualsiasi altra natura sono,
in linea di principio, opponibili a coloro che beneficino di una prestazione a
carico di detto Stato membro.
A
questo, si aggiunga che, in base alla
normativa bulgara, è consentito cumulare un’attività lavorativa retribuita e
una pensione di vecchiaia.
Ciò
premesso, la Corte ha rilevato che l’articolo
12, paragrafo 2, del Regolamento n.1408/71 non è applicabile al cumulo dei
redditi lavorativi e delle prestazioni previdenziali oggetto del procedimento
principale.
Di
conseguenza, la Corte non ha ritenuto di dover
procedere alla risposta alla
quarta questione.
In
conclusione, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato:
1)
L’articolo
49 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 94, paragrafo
1, del codice delle assicurazioni sociali, ai sensi della quale la liquidazione
dei diritti alla pensione di vecchiaia è soggetta alla previa condizione
dell’interruzione del versamento dei contributi di previdenza sociale inerenti
ad un’attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro;
2)
Gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94,
paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal Regolamento
(CE) n.118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal
Regolamento (CE) n.1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non attribuiscono agli
assicurati della previdenza sociale la facoltà di optare affinché non vengano
presi in considerazione, ai fini della determinazione dei diritti riconosciuti
in uno Stato membro, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato
membro anteriormente alla data di applicazione del Regolamento stesso nel primo
Stato membro.
Valerio
Pollastrini
1)
-
il Konstitutsionen sad;
2)
-
v. sentenza Salgado González, C‑282/11,
EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza ivi citata;
3)
-
sentenza Salgado González, EU:C:2013:86, punto 36 e giurisprudenza ivi citata;
4)
-
sentenza Salgado González, EU:C:2013:86, punto 37 e giurisprudenza ivi citata;
5)
-
v., in particolare, sentenze Bosman, C‑415/93,
EU:C:1995:463, punto 94, nonché ITC, C‑208/05,
EU:C:2007:16, punto 31 e la giurisprudenza citata;
6)
-
v., segnatamente, sentenze Bosman, EU:C:1995:463, punto 96; ITC, EU:C:2007:16,
punto 33, nonché Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger
Landeskliniken, C‑514/12,
EU:C:2013:799, punto 30 e la giurisprudenza citata;
7)
-
v., in tal senso, sentenze Gouvernement de la Communauté française et
gouvernement wallon, C‑212/06,
EU:C:2008:178, punto 45, nonché Casteels, C‑379/09,
EU:C:2011:131, punto 22;
8)
-
v., segnatamente, sentenze ITC, EU:C:2007:16, punto 37, nonché Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, punto 70 e
giurisprudenza citata;
9)
-
v., segnatamente, sentenza van Delft e a., C‑345/09,
EU:C:2010:610, punto 51 nonché giurisprudenza citata;
10) - sentenza van
Delft e a., EU:C:2010:610, punto 52 e giurisprudenza ivi citata;
11) - sentenza van
Delft e a., EU:C:2010:610, punto 53 e giurisprudenza ivi citata;
12) - sentenza van
Delft e a., EU:C:2010:610, punto 54 e giurisprudenza ivi citata
13) - v., per
analogia, sentenza van Delft e a., EU:C:2010:610, punto 57;
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