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giovedì 7 febbraio 2013

Linee guida in materia di tirocini


Il 24 gennaio 2013 Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un accordo sulle “Linee Guida in materia di tirocini”, in applicazione delle specifiche disposizioni previste nella recente riforma del lavoro (legge n.92/2012).

Si tratta della previsione dei seguenti standard minimi uniformi che definiscono la materia in tutto il territorio nazionale:

-         Ai tirocinanti deve essere riconosciuta un’indennità non inferiore a 300 euro;

-         Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

-         I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

 

L’accordo riguarda in particolare le seguenti fattispecie:

-  tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro;

- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro;

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;

Le parti si sono impegnate a definire  le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell’ambito del settore privato, anche le misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.

• Accordo e Linee guida sui tirocini (formato .pdf 699,53 Kb)

Per approfondimenti consultare la Sezione dedicata su Cliclavoro

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