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mercoledì 6 febbraio 2013

Le dimissioni della lavoratrice madre rese nel primo anno di vita del bambino consentono di accedere ai trattamenti di disoccupazione

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre entro un anno di età del bambino, consentono di beneficiare del trattamento di disoccupazione.
L’interpello n.6/2013 ha affrontato la questione dopo che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva avanzato una specifica istanza in seguito alle modifiche apportate dalla recente riforma del lavoro che hanno esteso ai primi tre anni di vita del bambino la particolare procedura di convalida delle dimissioni. In sostanza è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se la protrazione di questo termine incidesse anche sulla possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione per le dimissioni avvenute, oltre che nel primo, fino al terzo anno successivo alla data del parto.

 Il D.Lgs n.151/2001 dispone che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…) nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
La norma che, ai fini della disoccupazione, equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento si riferisce esclusivamente al periodo nel quale sussiste il divieto di licenziamento e quindi solamente per l’anno successivo alla gravidanza.


Dall’analisi delle disposizioni di legge si evince che la lavoratrice madre potrà percepire l’indennità di disoccupazione esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni  entro il compimento di un anno di età del figlio.

La nuova procedura introdotta dalla riforma che ha esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare il controllo sull’effettiva volontà della lavoratrice di recedere dal rapporto, senza quindi avere riflessi sulla norma che consente la fruizione dell’indennità di disoccupazione nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

Valerio Pollastrini

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