Art.1
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione
del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia
cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica
per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Art.2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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