Il provvedimento rafforza il carattere dissuasivo. Rimane la
denuncia penale nel caso di recidiva per chi non ha mai contratto il titolo di
guida
15 gennaio 2016 - Il provvedimento assunto oggi dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, in attuazione della legge delega n. 67 del 2014, depenalizza alcuni
fattispecie di reato. Stabilisce che alcuni fatti, attualmente puniti con una
sanzione penale e la cui irrogazione è, dunque, del giudice, saranno puniti in
futuro con una sanzione amministrativa, irrogata direttamente dall’organo
accertatore.
Tra le fattispecie “depenalizzate” è stata prevista la guida
senza patente.
La misura assunta
aumenta il fattore di deterrenza nei confronti di chi guida senza titolo.
Fino ad oggi, infatti, chi guida senza aver conseguito la
patente di guida è punito con l’ammenda, cioè, una sanzione penale di tipo
“contravvenzionale”, da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro.
Se la cosa si ripete
entro due anni, il caso di “recidiva nel biennio”, si applica la pena
dell’arresto fino ad un anno. La previsione di una sanzione pecuniaria penale -
la cui applicabilità è di competenza della magistratura - comporta, visto
l’enorme carico di cause pendenti nei tribunali, che in molti casi per i
trasgressori intervenga la prescrizione del reato e, di conseguenza, gli stessi
non vengono efficacemente puniti.
Con il nuovo provvedimento predisposto dal Governo si
prevede che chi viene sorpreso, per la prima volta, a guidare senza aver
conseguito la patente dovrà pagare, immediatamente, una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo da un minimo di 5 mila a un massimo di 30 mila euro.
Aumentando notevolmente, quindi, sia i tempi della comminazione della sanzione,
sia l’entità della somma richiesta.
E’ confermato che se
il trasgressore, nell’arco di un biennio, reitera questo grave comportamento,
sarà punito con la sanzione penale dell’arresto fino ad un anno.
Chi ha violato la norma è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria entro 60 giorni. Trascorso tale periodo, l’importo
della sanzione diventa esigibile e, di conseguenza, l’organo accertatore può
avviare la procedura esecutiva per il recupero del credito. Anche in questo
caso c’è una più efficace azione punitiva.
Per chiarezza si specifica che non si parla, in questo
provvedimento, di coloro che, pur avendo conseguito la patente, non l’abbiano
con sé nel momento del controllo. In questo caso si tratta già di una sanzione
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento