Art.1 - Contratto
nazionale di servizio
1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) al comma 1, dopo
la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del
Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di
gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
c) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a
livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia
autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni,
nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;
d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e
fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria
e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi
relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e
televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del
finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in
lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del
bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla
provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore
ad euro 10.313.000 annui.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di
Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000
annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo
all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e,
quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero»;
g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono
sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».
Art.2 - Disciplina
della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la
propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;
b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è
nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette
membri»;
c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e
competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità,
prestigio e competenza» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il rinnovo
del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del
precedente mandato»;
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è
definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra
componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in
ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto
dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse
o di titolarità di cariche in società concorrenti.
4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione
non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso
di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o
sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi
precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo
7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma
54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere
regionale.
4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio
di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si
trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna
delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;
e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri
e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui
all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe
nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle
attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la
delega.
6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal
Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle
modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società
controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un
rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che
garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al
comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria
candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere
pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le
candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i
curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea
dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6,
lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di
amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito
internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina,
secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la
segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di
tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso
alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4
del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o
integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta
dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione
è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione
favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di
revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i
nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6
entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni
o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento
permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del
consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di
comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di
cui al comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo
stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano
industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli
investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 10 milioni di euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore
delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla
gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento
dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di
amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva
con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di
amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e
nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di
canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione,
che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la
maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la
collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori
di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla
gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione
del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi
carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di
produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i
contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del
preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di
ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di
amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di
amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e
quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità
con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili
professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti
assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione
il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme
più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni
sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi
casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la
pubblicazione nel sito internet della società:
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai
prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati,
percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché
dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società
di cui all'articolo 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di
contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo
omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con
indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei
medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il
conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del
presente comma;
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei
contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto
un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della
relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua
superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei
curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo
compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei
contratti di cui all'articolo 49-ter;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della
programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento
degli obiettivi di servizio pubblico.
10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di
assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società
concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di
esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga
responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o
privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni
dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di
amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di
amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato,
qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della
nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in
aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore
delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società
concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione
dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e,
in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione
dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui
all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.
12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di
vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il
consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione
del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi
degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei
membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e
6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano
fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della
legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed
imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del
servizio».
2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede
all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e
approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova
applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.
3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975,
n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani»
fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono
soppresse.
Art.3 - Attività
gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato e i
componenti degli organi di amministrazione e controllo della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della
disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva
pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle
informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale
approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10,
lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al
precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione
della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore
delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da
causa a lui non imputabile.
Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e dalle società partecipate). - 1. I contratti conclusi dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla
medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la
coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere
audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi
dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di
cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non
sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di
contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità.
3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli
obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 49-quater (Disposizioni in materia di incarichi
dirigenziali esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti
della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo
determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di
requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di
specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli
incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta
giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una
durata inferiore».
2. In sede di prima applicazione, il Piano per la
trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10,
lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato
dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono
pubblicati entro i successivi sessanta giorni.
Art.4 - Abrogazioni e
delega al Governo per il riassetto normativo
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo
16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti
anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo
alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) previsione di disposizioni volte a favorire la
trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive
anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la
regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
e) indicazione espressa delle norme abrogate.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto
per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
può comunque essere adottato in via definitiva.
4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del
presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio
interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Art.5 - Disposizioni
transitorie e finali
1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del
consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui
all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal
primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di
revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio
medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del
consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa
esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della
società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai
sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza
diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo
direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione,
si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di
cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3
della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto
previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento
della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,
avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo,
garantendo la più ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con
la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In
sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso
entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di
cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
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