OGGETTO:
Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148. Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali.
Competenza concessoria delle Strutture territoriali dell’INPS.
SOMMARIO:
la circolare fornisce istruzioni amministrative ed operative
per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni
salariali ordinarie.
Indice:
Premessa. 1. Strutture Inps territorialmente competenti 2. Soggetti
legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della
integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda 3. Istruttoria
Premessa
Il Decreto Legislativo n. 148/15 all’art. 16, comma 1, ha
stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali
ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.
La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le
domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto
che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri
illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336
del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che
le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda ”trasferita”)
saranno definite dalla Sede stessa.
La citata circolare n. 197/2015 ha stabilito tra l’altro, che i direttori di
sede (o dirigenti delegati) avranno l’esclusiva competenza circa la definizione
delle istanze di CIGO.
Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi
territorialmente competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le
quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, occorre ricordare
che:
1.Il paragrafo 1.4 della circolare n. 197/15 ridefinisce il
concetto di “unità produttiva” ancorandolo al requisito della autonomia
organizzativa;
2.il messaggio del 7 dicembre 2015 n. 7336 ha precisato i
criteri da utilizzare nel settore dell’edilizia e affini, per la qualificazione
dei cantieri come “unità produttiva”, stabilendo che: “la costituzione e il
mantenimento degli stessi deve essere in esecuzione di un contratto d’appalto e
i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi”. Non sono invece
configurabili come unità produttiva i cantieri che non soddisfino tali
requisiti.
Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono
le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente
competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad
adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione
salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
1. Strutture Inps territorialmente competenti
Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura
territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti
criteri.
a.Se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia
dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere
la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda.
b.Se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa
da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a
ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva. Nel caso
in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede
INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area
metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede
territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la
Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla
circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva.
c.Se il Cantiere non è qualificabile come Unità produttiva
(vedi msg. 7336/2015), la sede Inps territorialmente competente a ricevere la
domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda. In tali fattispecie, per
l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed
affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto
abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere
dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede
Inps competente alla trattazione della domanda.
Fino a quando non saranno effettuati i necessari adeguamenti
procedurali, le sedi INPS che riceveranno la domanda dovranno attribuirla alla
sede INPS di competenza in base ai principi sopra illustrati, utilizzando il
tasto “Cambia sede” presente in procedura sul dettaglio delle domande
telematiche pervenute ed in stato “da trasferire”.
2. Soggetti legittimati ad adottare i
provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale
ordinaria o di reiezione della domanda
Come sopra evidenziato, l’Istituto nella circolare n. 197
del 2 dicembre 2015, ha espressamente previsto che i direttori di sede avranno
l’esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Per ragioni di carattere operativo – funzionale, la
definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore
metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito
ordine di servizio, alla dirigenza di sede.
In particolare, per quanto riguarda le Direzioni
metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, si attribuisce ai
direttori delle strutture in questione l’esclusiva competenza sulla definizione
delle istanze di CIGO per le quali le medesime strutture sono territorialmente
competenti, nonché la definizione delle istanze
di CIGO presentate presso le Agenzie complesse, territorialmente
afferenti.
3. Istruttoria
Fino al momento dell’adozione del decreto del Ministro del
lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art 16, secondo comma, del decreto
legislativo sopra menzionato, le Strutture territorialmente competenti, in sede
di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame
delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.
Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo
stesso iter procedimentale, continuerà, in attesa delle implementazioni
procedurali che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con
appositi, separati messaggi, ad
avvalersi delle medesime procedure già esistenti.
Sin dall’emanazione della presente circolare, peraltro, si
precisa che i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della
domanda riporteranno, ovviamente, non più il riferimento alla Commissione
Provinciale quale organo collegiale decisore, bensì indicheranno il nuovo
organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un Dirigente
suo delegato ai sensi di quanto previsto nella presente circolare.
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