Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione dell’art.
2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – rapporti di collaborazione degli intermediari
assicurativi.
L’Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici – ANIA
– ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa
Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma
1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la nuova disciplina delle collaborazioni
organizzate dal committente.
In particolare, l’istante chiede se la suddetta disposizione
possa trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione
tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini
dello svolgimento delle attività di cui D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio
legislativo, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre
muovere dalla lettura degli artt. 52 e 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi
dei quali viene disposto “il superamento del contratto di lavoro a progetto”,
mediante l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003, e
l’applicazione – a decorrere dal 1 gennaio 2016 – della disciplina del rapporto
di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si
concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le
cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
In proposito si evidenzia che il Legislatore del 2015, tra
le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della disciplina del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, non contempla l’esercizio
del potere direttivo di cui all’ art. 2094 c.c. ma il mero requisito della
etero-organizzazione, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la
propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale,
nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente
individuati dal committente.
Va inoltre tenuto presente che in forza del successivo disposto
di cui all’art. 2, comma 2, esulano dal campo di applicazione della disciplina
sopra illustrata:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali (cfr. art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003);
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione
dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e
disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002.
Ciò premesso, occorre soffermarsi sulle disposizioni che
regolamentano l’attività d’intermediazione assicurativa contenute nel D.Lgs. n.
209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), attesa la specialità che
connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di
assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell’impresa, agenti,
consulenti ecc.).
Nello specifico, ai sensi dell’art. 106 del citato Decreto
l’attività svolta dall’intermediario assicurativo “consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo,
nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Dalla lettura della norma si evince, dunque, che – anche
alla luce di quanto disposto dall’art. 2195 c.c. – trattasi di una attività
prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica
disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale
della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Nello stesso senso, va osservato, che in forza dell’art. 109
del Decreto in argomento i “produttori diretti” esercitano l’intermediazione
assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di
assicurazione ed “operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima”.
Ne deriva, a maggior ragione, che le attività delle
categorie menzionate, laddove svolte con modalità conformi al dettato
normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini
dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato,
dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al
quesito avanzato, si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed
intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 2,
comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto
delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle
Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione
collettiva di settore.
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