Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riqualificazione del
rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi
contributivi di cui alla L. n. 190/2014.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa
Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione
di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l’esonero contributivo
per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel corso dell’anno 2015.
In particolare l’istante chiede se, nell’ipotesi di
riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o
parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio
contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
per gli Ammortizzatori sociali e I.O., e dell’Ufficio legislativo, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla dettato dell’art.
1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Dal testo della disposizione in argomento, si evince come il
Legislatore abbia inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità
dell’occupazione, attraverso l’introduzione dell’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato
nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo
intercorrente dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un
periodo massimo di trentasei mesi.
L’esonero può essere concesso solo in presenza di determinati
requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l’assunzione
il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con
contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l’esonero come forma “di
incentivo all’occupazione” (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015).
Ciò premesso occorre chiarire che, nelle ipotesi di
riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è
evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento
in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di
lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata
temporalmente la “stabilizzazione” del personale.
Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma
1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma
anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere
riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle
leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la
disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione
“spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di
natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la
concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi
nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma,
viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.
Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico
riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è
intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico
“incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi,
contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di
lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi
effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha
escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti
qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione,
comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo
addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene
pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma
118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma
in conseguenza di un accertamento ispettivo.
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