
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19) i
lavoratori subordinati, dipendenti da
datori di lavoro privati,
per i quali
l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle
seguenti circostanze:
a) patologie
gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione
d’invalidità riconosciuta (almeno il 67%).
Le patologie devono risultare da idonea
documentazione, rilasciata dalle
competenti strutture sanitarie,
che attesti la natura della
patologia e la
specifica terapia salvavita da effettuare.
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