OGGETTO:
|
|
Aggiornamento
del contributo dovuto per l’anno 2014; indicazioni su pagamenti con modalità
MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla contabilità speciale della
Sede di Terni e sul conto bancario della Sede.
Precisazioni
su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo,
adempimenti a cui sono tenute le Curie.
Recupero
delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.
|
Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2014.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015 è
stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015 (All. 1) che
ridetermina, ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il
contributo dovuto per l’anno 2014 dagli iscritti al Fondo di previdenza
del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica.
Detto contributo è di euro 1.718,64 annui (euro 286,44
bimestrali ed euro 143,22 mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato
anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 fino a che non sarà emanato un nuovo
decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.
Qui di seguito si riportano gli importi dovuti, quale
conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2014 e 2015, dagli iscritti
al predetto Fondo:
Contributo annuo aggiornato
|
euro
|
1.718,64
|
Contributo annuo già dovuto
|
euro
|
1.699,92
|
Differenza dovuta per ciascun anno
|
euro
|
18,72
|
L’importo dovuto a titolo di conguaglio per un
bimestre è di euro 3,12 e per un mese euro 1,56.
Considerati i tempi necessari per la predisposizione
dei nuovi bollettini da inviare agli iscritti al Fondo, il termine di
versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31/03/2016 e attiene
alle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti. La contribuzione
riferita al 2016 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima
scadenza.
Modalità di pagamento a mezzo MAV.
Con circolare 30 del 21 febbraio 2013, anche per i
versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è
stato introdotto il bollettino MAV -pagamento mediante avviso- in sostituzione
del bollettino di conto corrente postale.
Il bollettino MAV può essere pagato dal destinatario
senza commissione presso gli sportelli delle banche, nonché su internet per chi
dispone di servizi di banca telematica, oppure presso gli uffici postali con
addebito della commissione.
La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che
provvedono autonomamente al versamento:
Sacerdoti
secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222 del 20
maggio 1985;
Ministri
di Culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto
disposto per ciascuna Confessione dal relativo Decreto Interministeriale
(secondo comma dell’art 5 della Legge 903 del 22 dicembre 1973) che ha esteso
al Culto di appartenenza le disposizioni della L. 903/73;
Sacerdoti
secolari cattolici e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria.
L’iscritto riceverà la fornitura MAV anche per
l’intero 2016.
Dal sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi Online – Portale dei
Pagamenti – Fondo Clero – Entra nel servizio è possibile ottenere
l’immediata stampa di un altro MAV conforme a quello ricevuto.
Il servizio è stato attivato per evitare che lo
smarrimento del MAV ricevuto in fornitura induca l’iscritto ad utilizzare un
ordinario bollettino postale compilandolo autonomamente.
L’introduzione del MAV ha disattivato il pagamento
con bollettino postale; il corrispondente conto corrente postale intestato
alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013.
Pagamenti cumulativi e bonifico.
Permane confermata la modalità del versamento unico a
mezzo bonifico per i pagamenti a cura:
dell’Istituto
Centrale per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai Sacerdoti cattolici
rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/85;
delle
diverse Confessioni acattoliche, con riferimento ai propri Ministri di Culto
nei casi in cui il Decreto -che ha esteso al Culto l’applicabilità della L.
903/73- preveda l’adempimento unico.
Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i
predetti versamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente
con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale
intestata alla sede di Terni
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti
all’interno dell’area euro
I bonifici provenienti dall’area extra euro
dovranno essere indirizzato sul conto corrente che la medesima sede intrattiene
con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il
cui IBAN è IT13 G063 1514 4051 0000 0004 580, CRSPIT3S.
Oltre che per i versamenti cumulativi effettuati da
soggetti diversi dagli iscritti al Fondo Clero, l’utilizzo del bonifico viene
eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero
(contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi
italiana o figura equivalente per i Ministri di Culto acattolici) per i
pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
La deroga è stata prevista per facilitare
l’adempimento fuori del territorio nazionale.
Si evidenzia che i soggetti in questione comunque
riceveranno la dotazione MAV all’indirizzo registrato negli archivi.
I predetti iscritti potranno avvalersi del bonifico
diretto in tesoreria, in sostituzione dell’utilizzo del MAV, a
condizione che richiedano autorizzazione preventiva alla Sede Inps di Terni,
Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.
L’assenso della Sede è essenziale per consentire
l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale dovrà poi ricondurre il
pagamento che perverrà con bonifico, provvedendo ad un abbinamento manuale.
Con riferimento ai bonifici - sia di singoli iscritti
che cumulativi - l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se
nel campo causale sono presenti:
1) la parola “CLERO”;
2) il codice fiscale del Sacerdote o Ministro di culto
per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della
Confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
3) il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).
In assenza degli elementi appena descritti e, con esclusivo
riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti, in assenza
dell’autorizzazione preventiva della sede di Terni, il pagamento non verrà
attribuito in estratto conto per mancanza di individuazione certa della
posizione previdenziale.
In conformità alle regole generali, l’autorizzazione
fornita dalla Sede di Terni conserva validità anche per le scadenze successive
alla prima richiesta, fin quando l’iscritto non ne chieda la revoca.
Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta a
mezzo posta ordinaria, via mail alla casella istituzionale “Fondo.Clero@inps.it”,
oppure via fax al n. 0744469309.
Gli operatori contabili della sede di Terni
acquisiranno gli incassi per bonifici singoli e per quelli cumulativi avendo
cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli
avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della
documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La
procedura amministrativa provvederà alla successiva ripartizione ai conti di
definitiva imputazione.
Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza
dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie
I controlli attivi nelle nuove procedure di
contabilizzazione non consentono, come in passato, di abbattere il totale
bimestrale mediante compensazioni tra importo dovuto e presunti crediti
autonomamente accertati dal versante.
I soggetti tenuti all’adempimento cumulativo (Istituto
Centrale per il Sostentamento e Confessioni Acattoliche ove previsto) sono
tenuti ad adeguarsi a tali vincoli, secondo i quali l’importo pagato in ogni
bimestre non può essere difforme dalla sommatoria dei singoli contributi
individuali dovuti nel medesimo bimestre; non sono ammesse detrazioni con
valori negativi.
Le domande di rimborso dovranno essere gestite con
distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto Centrale per il
Sostentamento o la Confessione Acattolica saranno tenuti a presentare
apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di
culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione
(a titolo esemplificativo per il clero cattolico: provvedimento di riduzione
allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto
retroattivo, ecc).
E’ sufficiente la sola motivazione e non anche la
documentazione a sostegno, in caso di richiesta di rimborso riferita a errato
versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione (in tale
evenienza gli Uffici potranno rilevare direttamente l’indebito dalla
consultazione degli archivi).
La Sede di Terni provvederà all’istruttoria delle
richieste di rimborso ed alla restituzione - con distinto atto contabile -
della contribuzione che accerterà non dovuta.
In merito all’insorgenza dell’obbligo contributivo, si
ricorda che questo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di
culto o dall’inizio del ministero in Italia (art. 5 L. 903/73) ed in
particolare, ai sensi del comma 6, art. 42 L. 488/99, a partire dal 1°
gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa anche ai sacerdoti ed ai
ministri di culto che non hanno cittadinanza italiana e che sono
presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o Enti non
cattolici riconosciuti. Dalla stessa decorrenza è dovuta l'iscrizione al
Fondo anche per i sacerdoti e i ministri di culto aventi la cittadinanza
italiana ed operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle
Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, ne
deriva che
a) non esiste identità temporale tra obbligo
contributivo ed accesso al sistema sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo
all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il
sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava esclusivamente sul ministro di culto la
contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e
inserimento nel sistema di sostentamento; oppure nel periodo compreso tra
ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e
inserimento nel sistema di sostentamento; o ancora del periodo compreso tra ingresso
in Italia e inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di
esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
Al fine di evitare carenze contributive in estratto
conto spesso rilevate dall’interessato all’atto del pensionamento o
comunque a decorso termine prescrizionale già intervenuto, e considerato che
qualora l’interessato non abbia titolo al sostentamento potrebbe
-in buona fede- ignorare gli oneri previdenziali a cui è tenuto, è
opportuno dettagliare il contenuto dell’obbligo contributivo e dei
correlati adempimenti posti a carico delle Curie e dell’Istituto Centrale
di Sostentamento del Clero.
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria
e scaturisce dallo status di ministro di culto; ai sensi dell’art. 5
della L. 903/73 lo status deve essere attestato dall’ordinario che
esercita sul medesimo la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.
Ne deriva che su tale ordinario -e sulle figure
equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche- incombe l’obbligo di notifica
da cui deriva l’iscrizione previdenziale al Fondo, il suo mantenimento e la
cessazione ove l’ipotesi ricorra.
Diverso dai doveri connessi all’attestazione di status,
è l’adempimento posto dall’art. 7 della citata L. 903/73 in capo al soggetto
che provvede alla “congrua” (ora sostentamento ai sensi dell’art. 25 L.
222/85). Anche in tal caso, destinatario dell’obbligo contributivo rimane il
ministro di culto, ma la norma -per opportunità gestionale- ha istituito una
sorta di delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali ponendola a
carico del soggetto che corrisponde la remunerazione ai ministri di culto.
Detta delega non è soggetta ad esclusione o revoca, e
permane fin quando sussiste titolo al sostentamento.
Trattandosi di delega al mero pagamento non produce
effetti ulteriori, quali trasferire sul delegato obblighi di denuncia connessi
allo status di ministro di culto. Gli obblighi permangono invariati in
capo all’ordinario che esercita la giurisdizione secondo le norme del diritto
canonico, o figure equiparate nel caso di Confessioni Acattoliche.
Chiarita la distinzione tra soggetto tenuto ad
attestare e soggetto tenuto ad adempiere in conformità alle attestazioni del
primo, si invitano le Curie Diocesane a notificare prontamente le
ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in
Italia per gli stranieri, nonché a segnalare con la medesima celerità
qualsiasi altra variazione/cessazione dell’obbligo contributivo.
La relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla
Sede di Terni, che provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza
dell’obbligo contributivo, attiverà la spedizione dei MAV in caso di iscrizione
o di riattivazione, e/o adeguerà gli archivi nei casi di cessazione d’obbligo.
In linea con il dettato normativo, l’Istituto Centrale
per il Sostentamento dovrà limitarsi a gestire il mero adempimento per i
soggetti che hanno titolo al sostentamento. Analogamente alle Curie, dovrà
provvedere a segnalare con immediatezza alla Sede di Terni le cessazioni,
le riprese e qualsiasi altra notizia che incida sull’adempimento, nonché
eventuali variazioni dei dati anagrafici se intervenute.
Recupero delle differenze contributive dovute per i
periodi pregressi da ministri di culto nel frattempo pensionati.
Il contributo relativo al Fondo Clero, essendo legato
all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di
pensione degli iscritti, assume carattere definitivo solo a posteriori.
Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti
anche dai pensionati.
|
Il
Direttore Generale
|
|
|
Cioffi
|
|
Allegato N.1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 ottobre 2015
Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli
iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno
2014. (15A08848) (GU n.277 del 27-11-2015)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto l'art. 20 della citata legge n. 903
del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza
del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti;
Visto, in particolare, il quarto comma del
citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti e'
aumentato mediante decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell' economia e delle finanze,
con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al
primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che
ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni
medesime;
Tenuto conto che, dalla
rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, comunicata con nota del 6 luglio 2015, la percentuale
di aumento medio delle pensioni erogate dal
predetto Fondo e', per l'anno 2014, pari all'1,1%;
Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge
13 novembre 2009, n. 172;
Decreta:
Il contributo a carico degli iscritti al
Fondo di previdenza del cclero e dei ministri di culto
delle confessioni religiose diversedalla cattolica, e'
aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da € 1.699,92 a € 1.718,64
annui.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2015
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Nessun commento:
Posta un commento