A) Minimi retributivi
e contributivi per il 2016.
- Minimali di retribuzione e contribuzione per l’anno 2016.
L’ISTAT, con comunicato del 15/01/2016, ha determinato
l’indice di variazione annuale dei prezzi al consumo (indice FOI senza
tabacchi) nella misura di - 0,1%.
Trattandosi di una, seppur minima, flessione negativa, in
attesa di ulteriori approfondimenti, non si procede alla rivalutazione dei
minimali e massimali retributivi, che - fatta eccezione per la retribuzione
annua utile per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art.
3 ter della legge n. 438/1992 - restano, quindi, provvisoriamente confermati
nella misura vigente per l’anno 2015.
Al riguardo, si rimanda agli importi indicati nella
Circolare INPGI n. 1 del 20 gennaio 2015.
- Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della
legge n. 438/1992.
Si comunica che, relativamente all’anno 2016, la fascia
retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva
dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n.
438/1992, è pari a Euro 45.896,00 (importo pari alla 1A fascia di retribuzione
pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a
dodici mesi, è pari a Euro 3.825,00.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha
cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva
del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se
interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si
rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
- Aliquote Contributive.
Fatta eccezione per l’aumento dell’1% dell’aliquota IVS
posta a carico del datore di lavoro di cui alla Circolare INPGI n. 9 del
22/12/2015, per l’anno 2016 sono, al momento, confermate le aliquote
contributive vigenti nell’anno precedente, sia per la Gestione previdenziale
sostitutiva dell’AGO che per la Gestione previdenziale separata di cui al Dlgs
103/96.
B) Certificazione
Unica 2016
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio
2016, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2016" dei redditi di
lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e
assistenziali relativi all’anno 2015.
A partire dai redditi riferiti al 2015 (CU 2016) è richiesta
anche l’indicazione dei dati contributivi riferiti all’INPGI. Infatti, nei
"DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI" è stata inserita una nuova
"SEZIONE 4" riferita agli "ALTRI ENTI", nei quali rientra
anche l’INPGI.
Pertanto, ai fini dell’esposizione dei dati previdenziali
riferiti all’INPGI, i sostituti d’imposta dovranno indicare:
- Per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro
subordinato:
Nel punto 49 - Codice fiscale - indicare 02430700589
Nel punto 50 - Denominazione Ente previdenziale - indicare
INPGI
Nel punto 51 - Codice Ente previdenziale - indicare il
codice 6
Nel punto 52 - Codice Azienda - indicare la matricola
dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici
Nel punto 53 - Categoria - indicare il codice M
Nel punto 54 - Imponibile previdenziale - indicare l’importo
complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che
ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché
l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni
precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili
come la 13a mensilità, la redazionale ed altre gratifiche, premi di risultato,
importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria
contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso
agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).
Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi
sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette
retribuzioni convenzionali.
L’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale
campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di
riferimento viene specificato nell’elemento "preavviso" del DASM.
Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto,
sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni
precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che
debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le
procedure previste per le regolarizzazioni contributive (denuncia DASM
arretrati).
Nel punto 55 - Contributi dovuti - non valorizzare
Nel punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti
- va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al giornalista
dipendente. In tale punto non devono essere indicate, anche se obbligatorie, le
contribuzioni dovute ad enti diversi dall’INPGI.
Nel punto 57 - Contributi versati - indicare il totale dei
contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal
sostituto d’imposta all’INPGI.
Nel punto 58 - Altri contributi - non valorizzare
Nel punto 59 - Importo altri contributi - non valorizzare.
Si ricorda che la compilazione dei predetti punti della
sezione 4, riferiti alle contribuzioni INPGI, non comporta il venir meno
dell’obbligo di compilazione della sezione 1 riferita ai dati INPS, presso il
quale i giornalisti dipendenti iscritti all’INPGI sono assicurati per la tutela
della maternità e la sezione 3 riferita ai dati della ex gestione INPDAP,
presso la quale i giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione
iscritti all’INPGI sono assicurati ai fini del TFR/TFS (ex gestioni ENPAS ed
INADEL) e del Fondo credito (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali).
- Per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro
parasubordinato (co.co.co e/o co.co.pro)
Nel punto 49 - Codice fiscale - indicare 02430700589
Nel punto 50 - Denominazione Ente previdenziale - indicare
INPGI
Nel punto 51 - Codice Ente previdenziale - indicare il
codice 6
Nel punto 52 - Codice Azienda - indicare la matricola
dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici
Nel punto 53 - Categoria - indicare il codice N
Nel punto 54 - Imponibile previdenziale - indicare il totale
dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo
di cui all’art. 2, c.18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno
2015 ad euro 100.324,00. Si ricorda che si devono considerare erogate nel 2015
anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2016 ma
relative all’anno 2015 art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986).
Nel punto 55 - Contributi dovuti - indicare il totale dei
contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPGI in base alle aliquote
vigenti nel 2015
Nel punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti
- indicare il totale dei contributi trattenuti al giornalista collaboratore per
la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).
Nel punto 57 - Contributi versati - indicare il totale dei
contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal
sostituto d’imposta alla Gestione separata INPGI.
Nel punto 58 - Altri contributi - non valorizzare
Nel punto 59 - Importo altri contributi - non valorizzare.
C) Aggiornamenti
procedura DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia
contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2016, è necessario
procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli
aggiornamenti - versione 5.2.8 - saranno disponibili nella sezione
"notizie per le aziende" del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it
entro il 5 febbraio 2016.
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