Dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del
registro infortuni, nulla invece è mutato rispetto all’obbligo del datore di
lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori
d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal
d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
In considerazione dell’abolizione del citato registro,
l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno
strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad
orientare l’azione ispettiva, ha realizzato il “cruscotto infortuni” nel quale
sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015
ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail
stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965
e s.m.. Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del
23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla
norma in esame, che pertanto deve restare a disposizione presso le ditte come
documento storico.
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