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venerdì 15 gennaio 2016

Cgia di Mestre – Non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni

Cgia di Mestre, Nota del 15 gennaio 2016

Dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni, nulla invece è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato il “cruscotto infortuni” nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.. Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame, che pertanto deve restare a disposizione presso le ditte come documento storico.

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