Con l’inizio del nuovo anno entra in vigore anche la riforma
del processo tributario, contenuta nel DLgs n.156/2015. I Consulenti del Lavoro
hanno esaminato la nuova normativa per poter meglio assistere i propri clienti
anche in materia di mediazione.
Il legislatore dopo una positiva valutazione sugli effetti
deflattivi della mediazione, ha deciso di estendere le previsioni dell’art.
17-bis a tutte le controversie di natura tributaria (eccezion fatta per quelle
relative al recupero degli aiuti di stato). Inoltre le nuove norme rendono più
semplice il ricorso a tale istituto e la riduzione delle sanzioni al 35% (prima
era il 40%), lo ha reso più appetibile per i contribuenti.
A partire dal 1° gennaio, quindi, chi propone ricorso
usufruisce, per gli atti fino ad un valore di lite di € 20.000, dell’automatico
avvio del procedimento di reclamo. Quindi, non solo gli atti di accertamento ed
avvisi di liquidazione, ma anche le richieste degli Enti locali sono oggetto
della fase di reclamo e mediazione. I vantaggi sono evidenti, in primo luogo
gli effetti dell’atto restano sospesi fino a quando il procedimento di reclamo
non si è esaurito (fino, però, ad un massimo di 90 giorni). Come già detto il
procedimento di reclamo s’instaura in automatico, non è più necessario produrre apposita istanza, pur rimanendo
ferma la possibilità per il contribuente di avanzare proposta di mediazione
qualora lo ritenga.
La modifica della norma che estende l’applicabilità della
mediazione (reclamo) agli atti emessi da qualsiasi ente, ha anche,
l’innegabile, pregio di risolvere il problema procedurale nato dai ricorsi
avverso le iscrizioni a ruolo, infatti il reclamo avverso l’Agenzia Entrate
rendeva (come rende tutt’ora) il ricorso improcedibile per 90 giorni, mentre in
presenza di altre parti, ad esempio Equitalia, i termini di costituzione in
giudizio erano di 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a nulla valendo il
procedimento di reclamo instaurato nei confronti dell’Agenzia Entrate.
Uno strumento, quindi, più semplice da usare, automatico, di
applicazione più estesa, l’unico limite è quello del valore della lite non
superiore a € 20.000 (ricordiamo che il valore della lite è quello della sola
imposta senza interessi e sanzioni, o se trattasi di sole sanzioni il valore di
queste ultime). Si tratta anche di uno strumento più conveniente con un
ulteriore risparmio del 5% in tema di sanzioni.
Nessun commento:
Posta un commento