Suscita molto interesse l’approssimarsi del fatidico 1^
gennaio 2016, quando si completerà il disegno del legislatore delegato di
“superamento del contratto a progetto”.
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 81/2015 infatti, è
abrogata la disciplina del lavoro a progetto, che continua a poter essere
applicata soltanto ai contratti ancora in essere alla data dell’entrata in
vigore delle nuove norme in materia di lavoro parasubordinato. Dal primo
gennaio dell’anno ormai prossimo invece, avrà piena attuazione il dettato
dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 81, che riconduce
all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quei
rapporti di lavoro di collaborazione “che si concretano in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro”.
Sempre dal 1^ gennaio prossimo poi, sarà operativa la
procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche
a progetto e titolari di partite iva, come recita la rubrica dell’art. 54 del
D.lgs. N. 81/15.
Quest’ultimo strumento, introdotto, giusto il primo comma
dell’art. 54, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo,
consentirà una sorta di “sanatoria” ai datori di lavoro che c'è convertiranno
collaborazioni suscettibili di disconoscimento della loro genuinità in rapporti
di lavoro subordinato, con le modalità e la durata previste dalla legge
(rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa conciliazione del pregresso
in una delle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c., divieto di recesso
datoriale per i successivi dodici mesi, salvo giustificazioni di natura
disciplinare del licenziamento).
Alla luce di quanto brevemente ricordato, c’è da
interrogarsi sul destino dei contratti di lavoro a progetto ancora
eventualmente esistenti e sugli effetti su questi del “D-Day” rappresentano dal
1^ gennaio 2016.
Al netto delle valutazioni di opportunità che ognuno vorrà
assumere in relazione ad ogni singolo caso, pare potersi ragionevolmente
escludere un obbligo di conversione dei contratti a progetto il cui termine sia
stato fissato a suo tempo in un momento successivo all’inizio del prossimo
anno. Allo stesso tempo è da respingere una caducazione ex legge dei contratti
a progetto al 31 dicembre 2015.
È evidente che nei casi di dubbia interpretazione potrà
risultare appetibile il ricorso alla stabilizzazione di cui all’art. 54 del
D.lgs.n. 81, ma appare altrettanto vero che chi confida nella genuinità –
effettiva – del contratto a progetto stipulato prima dell’entrata in vigore
delle nuove abrogazioni, ben potrà continuare a gestire il contratto stesso
fino al suo naturale termine.
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