Art.1
1. In deroga al disposto di cui all'art. 3, comma 1 del
decreto 3 luglio 2015, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in
tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i
sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni di martedì 8, sabato, 19
e domenica 20 dicembre 2015 nonché di mercoledì 6 gennaio e di giovedì 2 giugno
2016.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo
anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca
nelle giornate di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto
di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e
non oltre i successivi 15 giorni.
Art.2
In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto
ministeriale 22 dicembre 2000, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso
anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in
relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano
interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.
Art.3
Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme
le misure tecniche di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015, che vietano
l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato,
domenica e festivi.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso
l'albo delle Capitanerie di porto è divulgato attraverso il sito internet del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in
data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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