PREMESSA.
Come noto, la legge di stabilità 2015 ha introdotto,
per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
effettuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro - ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL - nel limite massimo di un importo pari a 8.060
euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 l’Istituto
ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate innovazioni
normative. Come chiarito nell’ambito della predetta circolare, beneficiari
dell’incentivo di cui alla legge n. 190/2014 sono i datori di lavoro privati, a
prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Quindi, ai fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza
che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i lavoratori all’Assicurazione
Generale Obbligatoria INPS ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi
del predetto regime generale.
L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in
oggetto è, pertanto, applicabile anche ai datori di lavoro che non rientrano
nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del
decreto legislativo n.165/2001, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi
contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI,
CPS, CPUG, CTPS) – regimi esclusivi dell’AGO - nonché ai datori di lavoro che
assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i
Giornalisti (INPGI) – regime sostitutivo dell’AGO.
Con la presente circolare vengono fornite le
istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della citata misura di esonero
contributivo ai predetti datori di lavoro.
Con la medesima circolare vengono, inoltre, forniti
ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti
all’esonero contributivo in oggetto.
1. Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche
che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014.
Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la
fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro
privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur
essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività
economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori
privati. Inoltre, sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa, la
fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che, pur
essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse
della Gestione Pubblici Dipendenti (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), hanno natura
di soggetto privato.
Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio
introdotto dalla legge n. 190 del 2014:
a. le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
b. le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
c. le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni;
d. le
istituzioni universitarie;
e. gli
Istituti autonomi case popolari;
f. le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
g. gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere
tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i
collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali,
gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
h. le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
i. l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
j. le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e
le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale
nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti
alle medesime.
Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB
e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a
seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la
generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti.
Nel novero degli enti che non possono fruire
dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la
Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate
amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di
Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate
enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria
(cfr. Cassazione SU n.1733 del 5/03/1996 e n. 5054 dell’11/03/2004, Consiglio
di Stato n. 841 del 16/02/2010).
Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:
a. gli
enti pubblici economici;
b. gli
Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi
regionali in enti pubblici economici;
c. gli
enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in
società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente
pubblico;
d. le ex
IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto
prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle
persone giuridiche;
e. le
aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f. i
consorzi di bonifica;
g. i
consorzi industriali;
h. gli
enti morali;
i. gli
enti ecclesiastici.
1.1. Codifica datori di
lavoro Uniemens.
I datori di lavoro aventi titolo all’esonero
contributivo in oggetto devono richiedere il codice di autorizzazione “6Y”
avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e
seguenti, legge n. 190/2014”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice
di autorizzazione “6Y” deve essere inoltrata prima della trasmissione della
denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende
esporre l’esonero medesimo. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della
funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel
campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n.
190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del
codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo
introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da
circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il
predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva relativa ai
lavoratori che versano la contribuzione pensionistica alla Gestione dipendenti
pubblici con validità dall’1/01/2015 – 31/12/2018, dandone comunicazione al
datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Il controllo in
ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà
realizzato attraverso l’istituenda base dati “lavoratori agevolati”.
I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio
ma che non hanno accesso alla funzionalità “contatti” del cassetto
previdenziale aziende dovranno inoltrare alla casella PEC della Direzione
Centrale Entrate la richiesta di “Esonero contributivo articolo unico, commi
118 e seguenti, legge n. 190/2014” prima della trasmissione della denuncia
contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre
l’esonero medesimo.
1.2. UniEmens –
ListaPosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di
novembre 2015, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti
Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i
quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica
dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale> della sezione<PosPa>.
In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della
<GestionePensionistica> deve essere indicata la contribuzione piena
calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono
valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di
<D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento <RecuperoSgravi>, come di
seguito rappresentato.
<RecuperoSgravi>
<AnnoRif>
|
AAAA
|
<MeseRif>
|
MM
|
<CodiceRecupero>
|
“3” - “Esonero contributivo soglia
mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190”
|
<Importo>
|
≤ a € 671,66
|
Al riguardo, si evidenzia, oltre a quanto già
specificato nel paragrafo 8 della predetta circolare n.17/2015 riguardo
l’assetto e la misura dell’esonero, che l’agevolazione non concerne né la
contribuzione ai fini del TFS/TFR (INADEL, ENPAS) né l’assicurazione sociale
vita (gestione ENPDEP).
Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel
corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei
giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero
contributivo di € 22,08, corrispondente al massimale annuo suddiviso per 365.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti
Pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai
contributi relativi alla gestioni pensionistiche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS)
nei limiti della quota a carico del datore di lavoro e, solo in caso di successiva
capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle “contribuzioni
minori”, da versare alla competente Gestione INPS, per la quota residua,
rispettando il limite complessivo mensile di € 671,66 secondo le specifiche
modalità operative indicate nella circolare n. 17/2015.
Si ricorda che per i rapporti di lavoro part-time (di
tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia
massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro, in
rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti
collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in
relazione ai contratti di lavoro ripartito[1], sulla base della durata effettiva delle prestazioni
rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria
stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
1.3. UniEmens Lista
PosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi
retributivi precedenti novembre 2015.
I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a
novembre 2015 , potranno essere esposti nelle denunce inviate fino
al 31/01/2016 (periodi retributivi fino a dicembre 2015), valorizzando, secondo
le modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono i periodi retributivi
per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero, avendo cura di
indicare nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente al mese
relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.
<RecuperoSgravi>
<AnnoRif>
|
2015
|
<MeseRif>
|
MM (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso
deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM
nell’elemento <AnnoMeseDenuncia> di Azienda
|
<CodiceRecupero>
|
“3” - “Esonero contributivo soglia
mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190”
|
<Importo>
|
≤ a € 671,66
|
1.4. UniEmens Lista
PosPA. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della
soglia massima mensile.
Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un
beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 671,66, l’eccedenza può
essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento
<CodiceRecupero>, il valore “4”, avente il significato di ”Conguaglio
residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti legge
n.190/2014”, ferma restando la soglia massima di esonero contributivo da
determinare in funzione dell’anno di riferimento e del mese di liquidazione
delle retribuzioni.
1.5. Sostituzioni dati
indicati in precedenti denunce contributive Lista PosPA.
Nel caso in cui sia necessario modificare i dati
relativi all’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, indicati nelle denunce trasmesse
in precedenza, è necessario elaborare, secondo le consuete modalità dei V1
causale 5, tenendo conto delle indicazioni fornite nei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4
per la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, avendo cura di
valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale
(E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> 5 “Esonero
contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge
23 dicembre 2014, n. 190 - valore dichiarato in precedente denuncia”.
1.6. Quantificazione
dell’esonero contributivo previsto dall’articolo unico, commi 118 e seguenti,
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Lista PosPA.
I dati sopra esposti nell’UniEmens, ListaPosPA
determineranno una riduzione degli importi a credito dell’Istituto discendenti
dai valori indicati nelle denunce dai datori di lavoro autorizzati ad usufruire
dell’esonero in esame.
1.7. Rilevazione
contabile.
La rilevazione contabile dell’esonero contributivo,
posto a carico dello Stato, riconosciuto ai datori di lavoro iscritti alla
gestione dipendenti pubblici per le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato, effettuate nell’anno 2015, ai sensi delle disposizioni di cui
all’art.1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sarà
effettuata a cura della Direzione generale dell’Istituto.
1.8. Esempi di
compilazione denunce contributive mensili relative ai benefici
nell’ambito della gestione dipendenti pubblici.
L’allegato 1 contiene gli esempi di compilazione delle
denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione
dipendenti pubblici.
2. Esonero contributivo
per i datori di lavoro privati tenuti al versamento dei contributi presso
l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).
Come anticipato in premessa, gli incentivi
all’occupazione introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014
risultano applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai
datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di contribuzione obbligatoria
nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
(INPGI). Nel quadro dei principi di autonomia gestionale sanciti dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’INPGI, con delibera del proprio Consiglio
di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, ha fissato i criteri per
l’applicazione delle disposizioni in materia di esonero contributivo previste
dalla normativa in oggetto che, pertanto, troveranno applicazione anche con
riferimento alle assunzioni di giornalisti, il cui rapporto assicurativo
previdenziale venga costituito presso detto ente, nei medesimi termini e
modalità previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.
Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla
fruizione dell'esonero saranno inoltrate direttamente all'INPGI sulla base
delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell’ambito
della quale saranno anche fornite le istruzioni per le implementazioni della
procedura di denuncia contributiva.
Stante il possesso dei requisiti e delle condizioni
fissati dalla legge 190/2014, per i quali si rinvia alla circ. n. 17/2015 e
alle ulteriori precisazioni fornite nell’ambito della presente circolare, i
benefici contributivi in oggetto sono efficaci in relazione alle
assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità 2015.
3. Chiarimenti per
l’omogenea applicazione della normativa.
3.1. Ambito di applicazione
dell’esonero.
Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (par. 8), è
stato chiarito che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità
2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
Alla luce delle disposizioni attuative della Qu.I.R.
(art. 1, commi da 26 a 34, legge n. 190/2014) ed a seguito degli
approfondimenti condotti sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute
dalle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dai Consigli
Nazionali degli intermediari previdenziali, si forniscono ulteriori indicazioni
finalizzate a favorire l’omogenea applicazione della norma.
In particolare, l’articolo 1, comma 118, della legge
n. 190/2014, stabilisce, nella misura massima di 8.060 euro su base annua,
“l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro”. Pertanto, ai fini dell’individuazione delle forme di
contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo di cui si tratta,
in assenza di specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione
dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle
concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento.
In questa prospettiva, non sono soggette all’esonero
contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura
obbligatoria:
Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una
contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo
aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982
destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione
imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Al
riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata
disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua
del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento
contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del
predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente
operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto del
lavoratore ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota
del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale
annuo di 8.060 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Si fa, inoltre, presente che, nei casi di
trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi
entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui
all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, che regola, nei predetti casi, la
restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 (cfr. circolare n.
15/2014). Si ricorda che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine
entro sei mesi dalla relativa scadenza, la restituzione del contributo
addizionale opera con l’applicazione delle decurtazioni previste dall’ultimo
periodo del sopra citato comma 30: i mesi di restituzione del contributo
addizionale sono ridotti sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del
rapporto a termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato (cfr.
circolare n. 140/2012).
Pertanto, la restituzione piena del contributo
addizionale NASPI ricorrerà solamente nei casi di trasformazione del contratto
a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a
quello di scadenza del contratto a termine. Negli altri casi opererà la
contrazione prevista dall’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012.
Poiché, infine, l’esonero contributivo introdotto
dalla legge di stabilità 2015 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta,
in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e
3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai
fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché
erogazione in busta paga della Qu.I.R. - l’esonero è calcolato sulla
contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono
dall’applicazione delle predette misure compensative.
3.2. Condizioni per il
riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari.
Come è noto, la fruizione dell’esonero contributivo
triennale attiene all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso
dei sei mesi precedenti l’assunzione medesima, non risultino occupati in forza
di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118,
secondo periodo, legge n. 190/2014).
In forza della predetta previsione e in presenza di tutte
le altre condizioni di legge si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine a
situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:
a. la
sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza
che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una
gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti
l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove,
sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro
non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione
previdenziale nazionale;
b. con
riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero,
nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta
anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro
in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti
rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore
di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro
part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;
c. anche
laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti
l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova
ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione
dell’esonero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova
abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa
offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e
delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze
produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una
condizione - il superamento del periodo di prova - deve essere considerato a
tempo indeterminato sin dall’origine;
d. l’incentivo
non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo
indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di
appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che
disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui
sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli
stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex
novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
e. nelle
ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con
passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già
riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante
per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola
modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di
lavoro cessionario;
f. la
fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario
per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto
dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il
rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano.
Nel ribadire nuovamente che, fermi gli altri requisiti
di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste
nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi
precedenti l’assunzione, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, nella
volontà del legislatore - anche alla luce dell’obiettivo ultimo della norma:
promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato –
non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei sei mesi precedenti di
prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo
esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione
a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma,
ecc.
Come chiarito nell’ambito della circolare n. 17/2015,
ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, inoltre, nel
corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di
stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), il lavoratore non deve aver avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con società da questi controllata o a questi collegata ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge
n. 190/2014). Al riguardo, per i rapporti di lavoro intermittenti[3] si osserva, da un lato, come già previsto nella
circolare n. 17/2015 più volte citata, che il lavoro intermittente, anche
laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di
indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale
strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di
natura discontinua (“svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente … ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana,
del mese o dell’anno”, art. 34, comma 1, d.lgs. n. 276/2003), tant’è che,
sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a
limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso,
per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro
nell'arco di tre anni solari“, art. 34, comma 3, d.lgs. n. 276/2003);
d’altro canto, si ribadisce che la finalità dell’esonero contributivo di cui ai
commi 118 e seguenti dell’articolo 1 della Legge di stabilità si individua
nell’espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della
prestazione lavorativa. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso
(1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato con il medesimo datore di lavoro - o con altro datore di lavoro a
lui collegato o controllato - potrà essere assunto a tempo indeterminato con il
diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione
dell’esonero triennale.
Ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero
contributivo, si ricorda l’ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore
non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso
datore di lavoro che assume (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge di
stabilità 2015). Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della
predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia
stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
3.3. Durata dello sgravio.
Il beneficio riguarda, come è noto, le nuove
assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua
durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di
somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo
indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva
di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in
attesa di assegnazione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere
sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr.
circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di
fruizione dei benefici.
3.4. Coordinamento con altri incentivi.
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla
Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, come già previsto con circolare n. 17 del
2015 più volte citata, assumendo a riferimento le forme di incentivo
all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni
effettuate nel corso del 2015, il predetto esonero contributivo non è
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di
età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei
mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore
economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art.
4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.
A tal proposito, è possibile godere prima
dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo
determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a
tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti
dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si
trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi
dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. L’incentivo spetta per 36
mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.
Si formulano i seguenti esempi.
La condizione legittimante la fruizione dei due
incentivi è computata in modo diverso in relazione alle varie categorie di
lavoratori. Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4,
commi 8-11, l. 92/2012 è necessario che:
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo
previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi
dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo
indeterminato.
Sul punto, si fa presente che il datore di lavoro,
ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio
applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto
di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta
possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già
richiesto l’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L.223/1991,
non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione
dell’esonero triennale.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di
stabilità 2015 è invece, come noto, cumulabile con gli incentivi che assumono
natura economica. Sul piano operativo, si specifica che per godere
dell’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della legge
223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di
lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T
alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto
previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento
<Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il
<TipoIncentivo> “MOBI” .
3.5. Esonero contributivo e riduzioni contributive per
zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.
L’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014 prevede
espressamente che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Alla luce di tale previsione, come precisato anche
dall’interpellato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr.
messaggio 6533/2015), si fa presente che l’esonero contributivo previsto per il
settore agricolo dall’articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non
è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro
agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle
singole zone svantaggiate.
Pertanto, in applicazione del principio di specialità,
per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle
zone agricole svantaggiate, i datori di lavoro agricoli potranno usufruire del
solo regime ordinario previsto dall’articolo 9 della legge n. 67 del 1988.
[1] Si fa presente, in proposito, che il d.lgs. n.
81/2015 ha abrogato gli articoli da 33 a 45 del decreto legislativo n. 276 del
2003. Si veda articolo 55 d.lgs. 81/2015.
[2] Si segnala il refuso contenuto nella circ. n.
17/2015, che, al riguardo, fa riferimento al comma 3 dell’art. 3, della legge
n. 92/2012, in luogo del comma 4.
[3] Si fa presente, in proposito, che il d.lgs. n.
81/2015 ha abrogato gli articoli da 33 a 45 del decreto legislativo n. 276 del
2003. Si veda articolo 55 d.lgs. 81/2015.
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